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I coniugi con doppia abitazione scansano l’IMU

 
24 NOVEMBRE 2025

Nessun saldo IMU 2025 da pagare entro il 16 dicembre per i coniugi o gli uniti civili che risiedono e dimorano in due abitazioni distinte di cui sono i rispettivi possessori. Non fa nemmeno differenza il Comune dove le abitazioni si trovano: l’esenzione infatti, secondo quanto decretato dalla “famosa” sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, si spalma su entrambe le unità abitative vista l’illegittimità della norma IMU – a detta dei togati – relativamente alla parte in cui prevede l’esistenza di una sola abitazione principale legata non solo al diretto possessore, ma anche al suo nucleo familiare.

Sulla base di questo principio normativo (bocciato appunto dalla Corte) ci si era quindi posti il problema delle coppie sposate con doppia abitazione: marito dimorante nella casa X, moglie dimorante nella casa Y. Inizialmente, in deroga alla norma, si era pensato alla possibilità di applicare la doppia esenzione solo per le coppie residenti in Comuni diversi, mentre per quelle residenti in due abitazioni, collocate però nello stesso Comune, l’esenzione sarebbe stata applicata soltanto su una delle due case.

Dopodiché a mettere tutti d’accordo è arrivata la sentenza 209/22 che nella sostanza uniforma la doppia esenzione per tutte le coppie titolari e dimoranti in residenze diverse. Se allora, con la legge originaria, il concetto abitazione principale era una duplice “calamita” che attraeva tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare (se esistente), dopo la sentenza della Corte l’abitazione principale diventa l’immobile dove risiede e dimora solo il possessore, senza più riferimenti al nucleo.

Come spiegava al riguardo un’analisi del Sole 24 ore “le pronunce di illegittimità costituzionale hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comportano non già l'abrogazione, la caducazione, l'annullamento o la nullità della norma illegittima, ma solo la sua disapplicazione, producendo un effetto che si pone a metà fra l'abrogazione (non retroattiva) e l'annullamento (anche retroattivo)”. Andando al sodo, quindi, “disapplicazione” vuol dire che la norma, dal momento in cui la sentenza viene pubblicata in Gazzetta, perde di efficacia, smette cioè di essere applicabile; di conseguenza, da quel momento, le coppie sposate/unite titolari delle due abitazioni in cui risiedono, non devono più pagare l’IMU, né per l’una né per l’altra.

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