25 SETTEMBRE 2026
Niente bonus fiscale sulla sostituzione vasca/doccia se non all'interno di una ristrutturazione più ampia del bagno o comunque nell'ambito di un lavoro che garantisca ai sensi di legge il superamento delle barriere architettoniche. L'argomento è di sicuro uno dei "tormentoni" su cui spesso i CAF si trovano a rispondere (costretti purtroppo a dover dire di no) ai contribuenti che chiedono conferma sulla possibilità di detrarre le spese di sostituzione della vasca con la doccia, in particolare per agevolare l'utilizzo del bagno da parte di un familiare disabile.
Secondo quest'ottica, infatti, l'intervento sarebbe appunto da intendere come un lavoro finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, tipologia di spesa che per altro viene contemplata nel regolamento della detrazione. Il punto però è che la semplice sostituzione vasca/doccia, come precisa a chiare lettere l'Agenzia delle Entrate nelle sue circolari, non ha di per sé il "benestare" per essere ammessa nel novero dei lavori detraibili senza che vi siano tutti gli accorgimenti tecnici previsti dal decreto ministeriale 236/1989.
C'è stato un periodo in cui il superamento delle barriere architettoniche, staccandosi dalle attuali aliquote ordinarie del 50 e 36 per cento, ha goduto di un bonus ad hoc fissato al 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 tali interventi sono quindi rientrati nello steccato delle due aliquote standard, agevolabili in caso di lavori che hanno ad oggetto scale, rampe, ascensori, piattaforme elevatrici, ecc. Più in generale, scrive l'Agenzia nella guida al Bonus Ristrutturazioni, "si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici".
Possiamo dunque notare che il rifacimento o adeguamento dei servizi igienici è in effetti contemplato nella detrazione, ma, come viene specificato più avanti, tali interventi, per essere davvero annoverabili nell'ottica del superamento delle barriere, devono garantire il rispetto dei "requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati (...)". In tal senso, quindi, il citato decreto 236 costituisce un riferimento imprescindibile.
Inoltre nel caso specifico della sostituzione vasca/doccia si aggiunge un elemento in più, come emerge da una risposta dell'Agenzia pubblicata nella Circolare 3 del 2016. In quella risposta infatti l'Agenzia, recependo il parere del Ministero delle Infrastrutture, inquadrava la sostituzione vasca/doccia come un intervento di manutenzione ordinaria, il quale, sebbene possa ritenersi finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche pur non assicurando l'osservanza delle specifiche tecniche previste dal decreto 236/1989, non può comunque essere detratto in quanto non annoverabile tra i lavori di manutenzione straordinaria, come invece richiede il regolamento del bonus fiscale. Se dunque – dice il ministero – si può anche soprassedere alla mancata osservanza dei dettami normativi posti dal decreto 236 ed equiparare ugualmente l'intervento di sostituzione al superamento delle barriere, d'altra parte, osserva l'Agenzia, non essendo inquadrabile come una manutenzione straordinaria, tale aspetto ne impedisce la detrazione alla radice, perchè in buona sostanza sarebbe come sostituire un sanitario con un altro.
La doppia soluzione che ne consegue è perciò questa: o eseguire l'intervento secondo i criteri specifici del decreto ministeriale, cosa che ovviamente comporterebbe degli accorgimenti ulteriori al di là della semplice sostituzione della vasca col box doccia, oppure – seconda opzione – eseguire una semplice sostituzione vasca/doccia, che però al tempo stesso dovrebbe andare a inserirsi nell'ambito di una più complessa ristrutturazione del bagno (comprensiva ad esempio di interventi sugli impianti idrici), cosa che a quel punto permetterebbe di "promuovere" i lavori al livello della manutenzione straordinaria.