31 LUGLIO 2026
Niente Irpef sulle borse di studio erogate agli studenti che frequentano i percorsi formativi dei cosiddetti Its, cioè gli Istituti tecnici superiori, che dunque già dal
730 di quest'anno, riferito al 2025, non devono essere riportate in dichiarazione dei redditi (per la cui compilazione
ci si può rivolgere a CAF ACLI). Il chiarimento arriva da una faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate che risponde affermativamente al dubbio se sia appunto possibile, in riferimento all’anno d’imposta 2025, considerare tra i redditi esenti anche le borse di studio erogate dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici per la frequenza dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori.
L'esenzione Irpef valida dal 2025, e quindi con effetto nella dichiarazione 2026, ha però una radice un po' più lontana, precisamente nella Legge 99/2022, che istituendo il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, riconosceva agli Its Academy un ruolo strategico nella formazione di tecnici altamente specializzati e nel raccordo tra istruzione e mondo produttivo. Già quindi l'articolo 4 di quella legge stabiliva che le fondazioni Its Academy dovessero destinare con priorità le erogazioni liberali in denaro alla contribuzione per le spese di locazione degli studenti e al sostegno del diritto allo studio, comprese le borse di studio previste dall’articolo 5 della stessa legge 99/2022.
È dunque in questo “retroterra” normativo che si è poi inserita la norma vera e propria istitutiva dell’esenzione Irpef, ovvero l'articolo 10 del Dl 45/2025 (convertito dalla Legge 79/2025) che ha aggiunto al citato articolo 4 della Legge 99/2022 il nuovo comma 9-bis stabilendo espressamente che a decorrere dall’anno d’imposta 2025 sono esenti dall’Irpef le borse di studio erogate dalle fondazioni Its Academy. Si tratta dunque di un intervento che assume particolare rilievo, dal momento che in assenza di una specifica previsione agevolativa tali somme sarebbero state incasellate tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati dall’articolo 50 del Tuir. Con l’introduzione invece dell’esenzione le borse di studio non producono reddito imponibile e conseguentemente non devono essere indicate né nel modello 730 né nel modello Redditi.