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Frontalieri: rilevante dove si svolge l’attività

 
13 LUGLIO 2026

Non conta la residenza legale dell'azienda, ma dove viene svolta fisicamente l'attività del lavoratore. Questa in estrema sintesi la risposta 126 dello scorso 22 giugno con cui l'Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole all'interpello di una lavoratrice residente in Svizzera sulla possibilità di rientrare nel regime fiscale dei cosiddetti frontalieri.

Cominciamo col ricordare che fra Italia e Svizzera il vecchio accordo fiscale sui lavoratori frontalieri che esisteva dal 1974, è stato modificato a partire dal 1° gennaio 2024 (ne scrivevamo qui). La nuova convenzione, sostitutiva della precedente, ha in pratica introdotto un criterio di tassazione "concorrente" tra i due Stati, salvaguardando comunque il reddito del lavoratore dalla doppia imposizione grazie al meccanismo del credito d’imposta applicato in uno dei due Stati nella misura delle tasse pagate nell'altro.

In base all’articolo 3 dell'accordo - spiega l'Agenzia - "il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui l’attività è svolta, con ritenuta alla fonte fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali (in Italia, le addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche), mentre lo Stato di residenza tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo, tuttavia, l’eliminazione della doppia imposizione".

Premesso allora che l'area di frontiera, per quanto riguarda l’Italia, comprende le regioni di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia Autonoma di Bolzano, tre sono i paletti per demarcare la tipologia del lavoratore frontaliere:
  • deve avere la residenza in un comune situato entro 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • deve svolgere l’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  • deve rientrare per lo più quotidianamente al domicilio principale nello Stato di residenza.

Nel caso specifico dell'interpello, la lavoratrice, residente in Svizzera, è dipendente di una società farmaceutica con sede legale in Veneto (quindi al di fuori della suddetta area di frontiera); l'attività lavorativa viene svolta però in Lombardia (regione che invece ne fa parte). La contribuente chiede perciò se possa beneficiare del regime fiscale previsto dal nuovo accordo Italia-Svizzera ratificato con la Legge 83/2023, ma di fatto operativo dal gennaio 2024, nonostante la sede del datore di lavoro non sia situata all’interno dell’area dell’accordo.

Dal suo punto di vista, infatti, la collocazione legale dell’azienda al di fuori dell'area non dovrebbe costituire un impedimento ai fini della tassazione frontaliera, pertanto i redditi dovrebbero essere tassati secondo le regole del patto. L'Agenzia nel rispondere conferma l'interpretazione della contribuente, evidenziando che l'unica rilevanza è data dal luogo in cui l’attività lavorativa viene fisicamente svolta. Se quindi l'attività si svolge all'interno dell'area di frontiera (in tal caso la parte italiana), mentre la sede del datore di lavoro è ubicata fuori, ciò non impedisce l’applicazione dell'accordo, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti.

Per quanto riguarda infatti il datore di lavoro, la disposizione richiede semplicemente che abbia residenza nell'altro Stato rispetto a quello di residenza del lavoratore. Nel caso allora di questa contribuente con residenza in Svizzera, ai fini della tassazione frontaliera era sufficiente che la società per cui è impiegata avesse appunto residenza in Italia, non necessariamente nell'area dell'accordo, svolgendo lei l’attività in Lombardia, quindi all’interno dell’area.

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