11 FEBBRAIO 2026
Per le vittime de dovere, nonché per i loro familiari superstiti e per i cosiddetti soggetti "equiparati", l'esenzione Irpef viene applicata a tutto tondo, e cioè non solo sui trattamenti economici il cui riconoscimento è correlato all’evento lesivo, ma anche a tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 68 del 4 dicembre 2025, in materia di esenzione dall’imposta sul reddito, ai sensi dell’articolo 1, comma 211, della Legge 232/2016.
Secondo l'inquadramento normativo, le "vittime del dovere" sono quei soggetti che, in conseguenza di taluni eventi legati al loro servizio, subiscono danni fisici gravi, oppure – come purtroppo accade in un’elevata casistica – periscono. A seguito di tali eventi, le vittime stesse o i loro familiari hanno accesso a tutta una serie di trattamenti pensionistici o indennitari speciali. In particolare la legge si riferisce ai dipendenti pubblici (come gli appartenenti alle forze dell'ordine, i militari, i pompieri, i soccorritori e le altre categorie che prestano servizio in ambito pubblico), cioè coloro che durante l’esercizio delle loro funzioni a beneficio della collettività e dello Stato subiscono lesioni gravi o perdono purtroppo la vita.
Il chiarimento della Risoluzione AdE parte dalla Legge 232/2016, che dal 1° gennaio 2017 ha allargato alle "vittime del dovere", le già allora presenti esenzioni d'imposta a vantaggio di altre categorie speciali come le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, superando così la differenza di trattamento fra le categorie. Più nel dettaglio, i benefici fiscali estesi erano quelli previsti dalla Legge 407/1998 (articolo 2, commi 5 e 6) in materia di "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", e dalla Legge 206/2004 (articolo 3, comma 2) in materia di "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".
Ora, relativamente all’ampliamento dell'esenzione fiscale, lo scorso anno con l’ordinanza 4873 del 25 febbraio la Corte di Cassazione ha affermato che tale beneficio a favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati non va inteso solo su quei trattamenti pensionistici "aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo" (cioè di vittima del dovere, ndr), ma più precisamente è da intendersi applicabile a tutti quanti i trattamenti pensionistici senza che vi sia una particolare "correlazione fra il trattamento pensionistico e l’evento dannoso che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere"; principio, oltretutto, che ricorre in numerose sentenze della massima corte.
Alla luce, quindi, di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione Irpef in questione dev'essere applicata in favore di chi abbia ottenuto il riconoscimento dello status di "vittima del dovere", soggetto "equiparato" o "familiare superstite", su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, compresi quelli non specificatamente correlati all’evento da cui è scaturito il riconoscimento dello status.