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Esenti da Irpef anche le cure del familiare non convivente

 
23 SETTEMBRE 2026

Rimborso del datore di lavoro esente da Irpef anche quando riguarda le cure per un genitore non convivente. L'Agenzia delle Entrate con la risposta 163/2026 fa chiarezza sull'esenzione fiscale dei rimborsi ottenuti dai lavoratori dipendenti nell'ambito dei piani di welfare aziendale alla luce delle ultime modifiche intervenute col decreto cosiddetto "Omnibus" (Dlgs 148/2026) che in pratica ha riportato al punto di partenza le lancette sulla normativa dei familiari a carico, cioè l'articolo 12 del Tuir, dopo che un precedente provvedimento, il Dlgs 192/2025, ne aveva ristretto l'efficacia.

Facciamo allora un passo alla volta per delineare il perimetro della questione. Anzitutto la risposta dell'Agenzia esamina il caso di un lavoratore dipendente il quale ha chiesto se il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese sostenute in favore della madre ricoverata in una Rsa possano o meno beneficiare del regime fiscale di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del Tuir. Il dubbio nasce dal fatto che la madre del contribuente, essendo appunto ospitata in una struttura sanitaria, non è convivente col lavoratore, cosa che, stando al tenore dell’art. 12 del Tuir (comma 4-ter) per come era stato riformato dal Dlgs 192/2025, impedirebbe il beneficio sui familiari non conviventi.

Come abbiamo detto, nel giro di quest'ultimo anno, tra il 2025 e il 2026, il legislatore è tornato due volte sulla stessa norma, il citato art. 12 comma 4-ter. Dapprima depotenziandone il raggio applicativo, salvo poi "ravvedersi" e riportarlo alla sua forma iniziale. Alla base di tutto c'è un altro articolo del Tuir, il 51, secondo il quale costituiscono reddito da lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". In deroga però a questo principio onnicomprensivo, lo stesso art. 51, al secondo comma, elenca tutta una serie di importi che al contrario non vanno a costituire reddito, tra cui quelli indicati alla lettera f-ter) dove si prevede la non imponibilità delle somme e delle prestazioni "erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del Tuir".

Ora, in base alle modifiche apportate nel 2025 dal Dlgs 192 su questo articolo 12 (comma 4-ter), un familiare – fiscalmente parlando – avrebbe potuto essere considerato tale solo rispettando il requisito della convivenza, con ovvie conseguenze sull'applicabilità ristretta dell'esenzione fiscale per quelle somme indicate dalla lettera f-ter dell'art. 51, ovvero le somme erogate o rimborsate dall'azienda relativamente alle cure o all'assistenza dei familiari del lavoratore. Il paletto, perciò, posto improvvisamente dal legislatore, secondo cui questi familiari dovessero essere per forza “conviventi” col lavoratore, impediva di fatto l'esenzione di quelle somme riconducibili all'assistenza di familiari purtroppo non conviventi, come appunto la madre del lavoratore che ha posto l'interpello.

A riallargare però le maglie della norma è intervenuto ad agosto 2026 - e con effetto retroattivo su tutto il 2025 - il decreto Omnibus 148/2026, che in pratica ha cancellato il requisito della convivenza imposto l'anno scorso dal Dlgs 192/2025. Vista dunque l'evoluzione, o per meglio dire involuzione normativa della questione, la risposta dell’Agenzia al contribuente con la mamma ricoverata in Rsa conferma la possibilità di non includere già a partire dal periodo d’imposta 2025 le spese sostenute per le cure della madre e rimborsate dal datore di lavoro alla voce del reddito da lavoro assoggettato ad Irpef.

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