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Dichiarazione tardiva: tempi supplementari fino al 29 gennaio

 
16 GENNAIO 2019

La lunga corsa della dichiarazione dei redditi 2018 (redditi 2017) non può ancora dirsi del tutto chiusa. E questa è certamente una buona notizia per chi, pur essendo tenuto a farla, non ha ancora adempiuto all’obbligo (magari per inesperienza o dimenticanza). Margine di tempo, infatti, per recuperare ce n’è ancora, perché la data spartiacque che sancirà una volta per tutte la chiusura dei tempi supplementari ai fini della consegna dei modelli dichiarativi 2018 è quella del 29 gennaio 2019 (per avere assistenza è possibile rivolgersi ai nostri uffici territoriali, prenotare un appuntamento dalla propria utenza riservata, oppure usufruire della nostra piattaforma online).

Fino a quel giorno, quindi, qualunque dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2017, che avrebbe dovuto essere consegnata tramite Modello 730 o Modello REDDITI entro le scadenze ordinarie del 23 luglio o del 31 ottobre 2018, sarà sì considerata tardiva, ma a tutti gli effetti valida da un punto di vista tributario, quindi portatrice (salvo sanzioni e interessi) dei normali effetti fiscali che qualunque dichiarazione genera. Viceversa, dopo il 29 gennaio, dunque già a partire dal 30, le dichiarazioni non presentate per cui vi era l’obbligo di consegna, saranno considerate automaticamente omesse, cioè non più valide.

Tra una dichiarazione tardiva e dichiarazione una omessa passa dunque una bella differenza. Per dichiarazione tardiva si intende appunto un modello presentato tardivamente rispetto all’ultima scadenza utile, fissata al 31 ottobre, ma comunque non più tardi dei 90 giorni successivi alla scadenza stessa. Una dichiarazione omessa corrisponde invece a una dichiarazione non presentata affatto, o magari presentata ma con un ritardo superiore ai 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria. Quindi il punto fermo da tenere a mente per il calcolo dei 90 giorni extra va sempre individuato nella data canonica del 31 ottobre.

Ora, posto che la sostanza tributaria non cambia tra una dichiarazione mai presentata o presentata dopo la “finestra” dei 90 giorni supplementari, un aspetto che invece va tenuto da conto sono le sanzioni conseguenti all’omissione, che si differenziano eccome a seconda di come il contribuente agisce. In effetti, sotto questo punto di vista, consegnare un modello dopo il 29 gennaio, che sarà comunque considerato omesso, comporterà in ogni caso un trattamento di favore in termini di sanzioni.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 471/1997, poi modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 la sanzione applicabile alle dichiarazioni omesse, consegnate però entro la scadenza delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta successivo (ad esempio un Modello REDDITI 2018 presentato dopo il 29 gennaio 2019 ma entro il 31 ottobre 2019) sarà più bassa rispetto a quella prevista per una dichiarazione mai consegnata.

Quindi per capirci, in caso di dichiarazione omessa mai consegnata la sanzione andrà:

  • dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta, partendo comunque da un minimo di 250 euro;
  • da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro se invece non erano dovute imposte.

In caso invece di dichiarazione omessa presentata però entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo la sanzione amministrativa varierà:

  • dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute, partendo da un minimo di 200 euro;
  • da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro se invece non erano dovute imposte.

Vediamo infine il trattamento dei modelli tardivi. Questi - ribadiamo - sono da trasmettere entro il prossimo 29 gennaio. Come accennavamo, una dichiarazione tardiva sortisce gli stessi effetti fiscali di un modello consegnato entro i termini ordinari. Per ovvie ragioni, però, non può prescindere dall’irrogazione, seppure in misura lieve, di sanzioni e interessi, mitigati in tal caso dal ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, tramite il quale il contribuente dimostra di voler rimediare, spontaneamente, a una sua inadempienza. Anche in questo caso si distinguono due casistiche:

  • dichiarazione tardiva con imposta dovuta;
  • dichiarazione tardiva senza imposta dovuta.

Quando l’imposta non è dovuta, il conto è presto fatto perché la sola sanzione è quella fissa di 250 euro legata all’invio tardivo, che però, per effetto del ravvedimento operoso, viene ridotta a 1/10, quindi a 25 euro. Se invece dalla dichiarazione tardiva dovesse risultare un debito d’imposta, si dovranno allora versare, oltre al tributo, anche gli interessi con decorrenza dalla scadenza ordinaria più la sanzione per omesso versamento, calcolata a seconda del momento in cui avviene la tardiva regolarizzazione.

Luca Napolitano

Se hai bisogno di consegnare un Modello REDDITI tardivo, puoi rivolgerti ai nostri uffici territoriali, prenotare un appuntamento dalla tua utenza riservata, oppure usufruire della nostra piattaforma online.
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