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Dichiarazione non presentata: 90 giorni per recuperare

 
03 NOVEMBRE 2025

Se non si è fatta la dichiarazione dei redditi entro il termine ordinario del 31 ottobre 2025, c’è comunque la possibilità di adempiere all’obbligo entro 90 giorni supplementari che permettono appunto di presentare, entro il prossimo 29 gennaio 2026, un modello REDDITI 2025 (anno d’imposta 2024) nella cosiddetta forma “tardiva”. Viceversa, a partire dal 30 gennaio, i modelli non presentati per i cui contribuenti verteva l’obbligo di trasmissione, verranno considerati omessi.

Dichiarazione tardiva entro 90 giorni con sanzione minima

Qualunque dichiarazione 2025 relativa all’anno d’imposta 2024 che avrebbe dovuto essere consegnata tramite mod. 730, REDDITI o IRAP, se trasmessa con un modello tardivo entro il 29 gennaio 2026 (è possibile chiedere assistenza a CAF ACLI) sarà a tutti gli effetti considerata valida da un punto di vista tributario, coi normali effetti fiscali che si generano dalle situazioni di credito o debito, fatti salvi gli interessi e le sanzioni applicati in forma più lieve secondo l’istituto del ravvedimento operoso.

Lo "scudo" del ravvedimento operoso interviene infatti quando il contribuente, non avendo adempiuto ad un obbligo fiscale, dimostra comunque di voler rimediare spontaneamente alla sua stessa inadempienza, col risultato di avere una sanzione più mitigata rispetto al normale, il cui importo varierà a seconda della presenza o meno di imposta nella dichiarazione tardiva.

Dichiarazione tardiva: con imposta o senza?

Se dalla dichiarazione tardiva non emergesse nessuna imposta dovuta, il conto della sanzione sarebbe presto fatto perché si applicherebbe una multa pari a 1/10 della sanzione ordinaria – 250 euro –, cioè in buona sostanza 25 euro per effetto del ravvedimento operoso a causa della consegna tardiva.

Se invece la dichiarazione fosse a debito, quindi con imposta dovuta, si dovrebbero versare, oltre all’imposta medesima e alla sanzione per consegna tardiva, anche gli interessi calcolati a partire dalla scadenza ordinaria del 30 novembre, più la sanzione per omesso versamento, calcolata anch’essa a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione tardiva.

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