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Dichiarazione IVA entro il 30 aprile, ma non per tutti

 
28 APRILE 2025

Dopodomani, 30 aprile, scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale (servizio per cui CAF ACLI è disponibile). Diverse sono le novità incluse nei modelli 2025, come la ridenominazione del Quadro VM per fare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano o il restyling del Quadro VO, al quale è stato aggiunto il rigo 18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario.

Presente anche il nuovo rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 36/2024 (articolo 4, comma 1), ovvero il “pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa”.


Dichiarazione IVA 2025: chi deve presentarla e chi è esentato?

Devono presentare entro il 30 aprile la dichiarazione annuale IVA 2025 i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Tra di essi però vi sono anche dei casi di esonero, ad esempio i contribuenti che nel 2024 hanno:

  • registrato esclusivamente operazioni esenti;
  • applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

Sono inoltre esentati:


  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli operatori dello spettacolo che hanno optato per il regime loro riservato;
  • i contribuenti che per tutto l’anno hanno scelto di aderire al regime forfetario;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale.

Per i casi più semplici, il modello è semplificato

In alcuni casi, la dichiarazione annuale IVA prevede anche la possibilità di utilizzare, in alternativa a quello ordinario, il modello semplificato IVA base, destinato a certi contribuenti tenuti comunque alla presentazione della dichiarazione, ma che si trovano in situazioni particolari per cui si richiede una quantità minore di dati; ad esempio nei casi in cui:

  • non si sono applicati regimi IVA speciali;
  • sono state effettuate in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
  • non sono state realizzate operazioni con l’estero;
  • non sono stati effettuati acquisti e importazioni avvalendosi dell’istituto del plafond che in sostanza consente di acquistare/importare beni e servizi senza essere soggetti a IVA.

Dichiarazione IVA soggetta a sanzione dopo il 30 aprile

Attenzione però a “bucare” l’appuntamento del 30 aprile. Trasmettere la dichiarazione IVA oltre questo termine – ma comunque entro 90 giorni dal termine stesso – non comprometterebbe di per sé la validità della dichiarazione, ma farebbe scattare le sanzioni comunque mitigabili col ravvedimento operoso. Trascorsi invece novanta giorni (cioè a partire dal 91 esimo giorno oltre la scadenza), la dichiarazione, anche se inviata, sarebbe comunque considerata omessa.


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