10 MARZO 2017
Anche per le unioni civili siglate fra persone dello stesso sesso si
aprono le porte della dichiarazione congiunta. Difatti, a seguito del
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante data 1° marzo, le
istruzioni del 730/2017 sono state modificate con l’aggiunta della
seguente frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le
parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso”. Tale aggiunta non è altro che un recepimento, da
parte dell’amministrazione finanziaria, delle disposizioni introdotte
con la cosiddetta Legge Cirinnà n. 76/2016 che ha di fatto
regolamentato, equiparandole alla forma del matrimonio (quindi con
eguali diritti/doveri per i contraenti), le unioni civili fra persone
dello stesso sesso.
L’equiparazione, inevitabilmente, finisce
per avere degli effetti pratici anche sul piano fiscale, essendo estese
ai componenti dell’unione civile le medesime agevolazioni tributarie che
sarebbero godute dal coniuge sposato con rito civile o religioso. Fra
queste ci sono ad esempio le detrazioni sui familiari a carico, oppure
la possibilità di portarsi in detrazione alcune tipologie di spesa
effettuate da o per il coniuge a carico. E ovviamente c’è anche la
possibilità di fare la dichiarazione in forma congiunta, il cui principale vantaggio è il pagamento/rimborso delle imposte direttamente nella busta paga o nella pensione del dichiarante. In
termini pratici, intendendosi per “coniuge” o “coniugi” anche gli
uomini e le donne facenti parte di un’unione civile, per fare il 730
congiunto sarà necessario:
1. che almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente non sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione;
2. che i contribuenti redigano il modello 730 perché in possesso – unicamente – di redditi dichiarabili nel 730/2017.
Sarà inoltre necessario che:
1.
il dichiarante (cioè chi effettua il conguaglio) indichi nella propria
area riservata il codice fiscale del coniuge/unito civilmente;
2. il
congiunto esprima il consenso alla presentazione del 730 indicando,
nella propria area, il codice fiscale dell’altro soggetto;
3. il
prospetto di liquidazione presente nell'area riservata del dichiarante
contenga i dati di entrambi i coniugi/uniti civilmente e un solo
risultato (attenzione: una volta che i 730 sono congiunti, il
dichiarante non può più modificare la propria dichiarazione).
A scanso di equivoci è bene specificare che le stesse regole non possono applicarsi alle normali convivenze more uxorio.
La convivenza di fatto, in tal senso, non viene equiparata (e mai
potrebbe esserlo) al matrimonio uomo-donna (sia esso contratto in forma
civile o religiosa) o all’unione civile fra componenti dello stesso
sesso. Possono sì verificarsi delle situazioni – come prevede la stessa
legge Cirinnà – in cui il convivente venga a godere di certi diritti
regolamentati, ma l’equiparazione tout court della convivenza, sia pure di lunga data, a una vera e propria unione civile/religiosa sarebbe ben altra cosa. In pratica i conviventi more uxorio,
a meno che non decidano di sposarsi civilmente o religiosamente,
restano comunque fuori dalla possibilità di presentare la dichiarazione
in forma congiunta. Si ricorda altresì che non è possibile fare il
730 congiunto se lo si presenta per conto di incapaci (minori compresi) o
in caso di decesso di uno dei due coniugi/uniti civilmente prima della
data di consegna della dichiarazione dei redditi.
Luca Napolitano