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Dichiarazione congiunta: porte aperte alle unioni civili

 
10 MARZO 2017

Anche per le unioni civili siglate fra persone dello stesso sesso si aprono le porte della dichiarazione congiunta. Difatti, a seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante data 1° marzo, le istruzioni del 730/2017 sono state modificate con l’aggiunta della seguente frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Tale aggiunta non è altro che un recepimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle disposizioni introdotte con la cosiddetta Legge Cirinnà n. 76/2016 che ha di fatto regolamentato, equiparandole alla forma del matrimonio (quindi con eguali diritti/doveri per i contraenti), le unioni civili fra persone dello stesso sesso.

L’equiparazione, inevitabilmente, finisce per avere degli effetti pratici anche sul piano fiscale, essendo estese ai componenti dell’unione civile le medesime agevolazioni tributarie che sarebbero godute dal coniuge sposato con rito civile o religioso. Fra queste ci sono ad esempio le detrazioni sui familiari a carico, oppure la possibilità di portarsi in detrazione alcune tipologie di spesa effettuate da o per il coniuge a carico. E ovviamente c’è anche la possibilità di fare la dichiarazione in forma congiunta, il cui principale vantaggio è il pagamento/rimborso delle imposte direttamente nella busta paga o nella pensione del dichiarante. In termini pratici, intendendosi per “coniuge” o “coniugi” anche gli uomini e le donne facenti parte di un’unione civile, per fare il 730 congiunto sarà necessario:

1. che almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente non sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione;
2. che i contribuenti redigano il modello 730 perché in possesso – unicamente – di redditi dichiarabili nel 730/2017.

Sarà inoltre necessario che:

1. il dichiarante (cioè chi effettua il conguaglio) indichi nella propria area riservata il codice fiscale del coniuge/unito civilmente;
2. il congiunto esprima il consenso alla presentazione del 730 indicando, nella propria area, il codice fiscale dell’altro soggetto;
3. il prospetto di liquidazione presente nell'area riservata del dichiarante contenga i dati di entrambi i coniugi/uniti civilmente e un solo risultato (attenzione: una volta che i 730 sono congiunti, il dichiarante non può più modificare la propria dichiarazione).

A scanso di equivoci è bene specificare che le stesse regole non possono applicarsi alle normali convivenze more uxorio. La convivenza di fatto, in tal senso, non viene equiparata (e mai potrebbe esserlo) al matrimonio uomo-donna (sia esso contratto in forma civile o religiosa) o all’unione civile fra componenti dello stesso sesso. Possono sì verificarsi delle situazioni – come prevede la stessa legge Cirinnà – in cui il convivente venga a godere di certi diritti regolamentati, ma l’equiparazione tout court della convivenza, sia pure di lunga data, a una vera e propria unione civile/religiosa sarebbe ben altra cosa. In pratica i conviventi more uxorio, a meno che non decidano di sposarsi civilmente o religiosamente, restano comunque fuori dalla possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta. Si ricorda altresì che non è possibile fare il 730 congiunto se lo si presenta per conto di incapaci (minori compresi) o in caso di decesso di uno dei due coniugi/uniti civilmente prima della data di consegna della dichiarazione dei redditi.

Luca Napolitano
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