26 GIUGNO 2018
Quando si parla di “assistenza” e di spese deducibili/detraibili legate all’assistenza occorre fare delle distinzioni. Facciamo subito l’esempio delle badanti o dei baby-sitter. Possono, questi, essere messi sullo stesso piano di una colf? E i contributi versati a colf e badanti possono rientrare nelle spese per l’assistenza personale? Di domande come queste i Caf ne ricevono quotidianamente. Vediamo allora di far luce sulla questione. Anzitutto le cosiddette “Spese per gli addetti all’assistenza personale” sono detraibili in un rigo tra l’E8 e l’E10 del 730 con codice 15, ma sono importi che non hanno nulla a che vedere con i contributi previdenziali erogati a colf e badanti, deducibili invece, se rimasti a carico del datore di lavoro, al rigo E23. Nel primo caso, allora – assistenza personale –, si parla di importi che non necessariamente hanno a che fare con la disabilità della persona assistita, ma che spesso e volentieri vengono confusi come spese di assistenza specifica al disabile.
La differenza però è presto detta: l’assistenza specifica sottintende una qualifica professionale dal punto di vista medico-sanitario, mentre per “addetti all’assistenza personale” si intendono appunto i badanti, che non per forza debbono essere in possesso di qualifiche medico-sanitarie. In tale ambito non rientrano nemmeno le colf, perché le colf, come rileva la stessa Agenzia delle Entrate nella guida al 730, “hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale”. Per intenderci, le colf svolgono solo delle mansioni inerenti all’amministrazione della casa, servizi domestici quali la pulizia o la cucina, ma che non includono l’assistenza a un soggetto specifico della famiglia. Inoltre l’assistenza personale (detrazione spese badante) non è un’assistenza medico-riabilitativa ma semplicemente l’accudimento della persona quand’essa versa in uno stato di non autosufficienza. Possono a tal riguardo essere considerate “prestazioni di assistenza” anche quelle rese da una casa di cura o di riposo, da una cooperativa di servizi oppure da un’agenzia interinale.
L’unico aspetto che la spesa di assistenza ha in comune con quelle sostenute per i disabili, è che la disabilità, tanto quanto la non autosufficienza, deve risultare da un’apposita certificazione medica, ma a parte questo restano oneri imparagonabili. Sono infatti considerati “non autosufficienti” i soggetti che nel compimento degli atti della vita quotidiana “necessitano di sorveglianza continuativa” o “sono incapaci ad esempio di assumere alimenti, deambulare, espletare le funzioni fisiologiche o indossare indumenti”, mentre la disabilità, ribadiamo, presuppone il persistere di handicap che comporta serie limitazioni fisico-psichico-sensoriali. In parole povere la non autosufficienza è molto comune negli anziani, che però non necessariamente sono affetti da handicap, cioè non hanno quelle caratteristiche fisiche tali da essere considerati disabili; allo stesso modo un soggetto considerato disabile non necessariamente manca di autosufficienza. Ecco perché la normale assistenza personale, pur essendo detraibile, non rientra nell’area medico-sanitaria.
Cambiamo adesso versante e occupiamoci dei contributi a colf e badanti. Su questi, come accennato poc’anzi, si applica la deducibilità al rigo E23 del Modello 730. Sono infatti deducibili dal reddito complessivo, fino a un importo massimo di euro 1.549,37, e limitatamente alla quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro”. Sono inoltre deducibili, sempre entro la soglia dei 1.549,37 euro, “i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore”.
Luca Napolitano
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