16 SETTEMBRE 2024
Anche tramite gli intermediari fiscali
come CAF ACLI potrà essere trasmessa, entro il 31 ottobre 2024, l’istanza telematica ai fini dell’erogazione del contributo Superbonus destinato ai contribuenti a basso reddito per le spese sostenute nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024. A definire il campo operativo per la richiesta e l’attribuzione del contributo istituto dal Dl 212/2023 (ne parlavamo a inizio anno
in questa news) è stato il decreto MEF dello scorso 6 agosto.
Per prima cosa delimitiamo l’area degli interventi che potranno godere del contributo a fondo perduto. Si tratta dei lavori indicati all’articolo 119 – comma 8-bis – del decreto “Rilancio” 34/2020, quindi per l’esattezza gli interventi di efficienza energetica, sicurezza antisismica, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, per i quali nel 2024 vige l’aliquota di Superbonus al 70%.
Ora, la platea dei contribuenti che il legislatore ha individuato come destinataria del contributo è quella delle persone fisiche a basso reddito che nell’anno 2023, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, abbiano:
- totalizzato un reddito non superiore a 15.000 euro secondo le modalità di calcolo disposte dal medesimo “Dl Rilancio”;
- sostenuto dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 spese di prosecuzione e completamento dei medesimi interventi sopra indicati – sia privati che condominiali – che al 31 gennaio 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (regolarmente asseverato) non inferiore al 60%.
Posto allora che ci debba essere un legame diretto fra i lavori oggetto del contributo e quelli già eseguiti entro il 31.12.23 (per uno stato di avanzamento almeno al 60%), nel decreto MEF viene indicato che il contributo richiesto non possa essere superiore al 30% delle spese complessivamente ammesse alla detrazione fiscale del Superbonus; cioè: data la soglia di spesa massima pari a 96.000 euro ammessa alla detrazione del 70%, ciascun contribuente che sia in regola coi suddetti requisiti ai fini del contributo non potrà inviare una richiesta superiore a un importo di 28.800 euro (30% di 96.000).
Tale contributo, infine, verrà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate tramite un accredito diretto sul conto corrente indicato dal richiedente nell’istanza di accesso entro il limite delle risorse disponibili stanziate nella misura di 16.441.000 euro, tenendo presente che nel caso in cui lo stanziamento dovesse risultare insufficiente a fronte di tutte le istanze pervenute, l’Agenzia darà priorità a quelle riferite agli immobili adibiti ad abitazione principale del richiedente.
Quanto invece all’istanza medesima, che come abbiamo detto potrà essere tramessa telematicamente avvalendosi anche dell’assistenza di un intermediario fiscale, bisognerà attendere l’emanazione di un provvedimento dell'AdE che ne definisca nel pratico il modello e le relative istruzioni di compilazione.