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Contratti transitori fuori dal Bonus Affitto ai giovani

 
21 LUGLIO 2025

Strada sbarrata al Bonus Affitto per i giovani se è stato stipulato un contratto di locazione transitorio. A chiarirlo è una delle nuove faq dell’Agenzia delle Entrate pubblicata sulla rivista online Fiscooggi.it. Perché sia detraibile, infatti, la spesa di locazione (ma questo vale come principio generale su tutte le tipologie di detrazione legate agli affitti, non solo sul Bonus giovani), dev’essere collegata a un contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998; inoltre è prevista la condizione secondo cui l’inquilino adibisca l’immobile “a propria residenza”, concetto che non collima coi tratti distintivi del contratto di natura transitoria – che dura al massimo 18 mesi – e con la stessa “fisionomia” pluriennale del bonus, che può durare sino a 4 anni (quello della stipula + i successivi tre).

Bonus Affitto giovani: chi può chiederlo

La detrazione sulle spese di affitto sostenute dai giovani inquilini è stata riformata a partire dal gennaio 2022, quando la forbice di età anagrafica entro la quale poter rientrare nel beneficio è stata allargata dai 20 ai 31 anni non ancora compiuti, rispetto alle regole precedenti in cui era “ristretta” dai 20 ai 30 anni. A parte questa, sono state poi introdotte altre modifiche in senso più permissivo. Dal 2022, infatti, la detrazione viene riconosciuta anche sulle singole porzioni di immobili, qualora ad esempio il locatario stipuli un contratto per l’affitto di una sola stanza anziché dell’intero appartamento (cosa che prima non era ammessa).

Bonus Affitto giovani: quale importo si detrae

Vi è inoltre la possibilità di detrarre un importo maggiore rispetto alla cifra standard “forfetaria” di 991,60 euro tutt’ora in vigore. Se infatti fosse superiore a 991,60 euro, l’inquilino potrebbe pure detrarre il 20% dell’ammontare del canone annuo, purché questo stesso 20% non oltrepassi la soglia di 2.000 euro. Altra “miglioria” è stata l’allungamento del periodo di spettanza del beneficio che dai primi tre anni di contratto è stata estesa ai primi quattro, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (cioè in pratica deve avere al massimo 31 anni non compiuti e un reddito annuo non superiore a 15.493,71 euro).

 “Il rispetto dei requisiti – spiega l’Agenzia nella Circolare 9/E del 2022 – deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi”. In termini pratici, il fatto di compiere 31 anni non blocca la possibilità di usufruire del bonus in relazione all’annualità stessa in cui sono stati compiuti. Cioè: se ad esempio il giovane compie 31 anni il 16 giugno 2025 e ha stipulato il contratto di locazione a febbraio o gennaio (comunque precedentemente a quella data, fosse pure il 15 giugno), avrà diritto in ogni caso a fruire della detrazione in relazione periodo d’imposta 2025, poi ovviamente dal 2026 la detrazione non potrà più proseguire.

Bonus Affitto giovani: esclusi i contratti transitori

Come dicevamo, quindi, la ratio del bonus, che si estende su 4 annualità di contratto – stanti tutti i requisiti –, premiando ovviamente la finalità abitativa dell’immobile “eletto” a residenza, esclude automaticamente la detraibilità dei contratti transitori che per loro natura contraddicono la “stanzialità” dell’abitazione principale, tutt’altro che transitoria.

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