23 GENNAIO 2018
Lo sport fa bene. Anche fiscalmente parlando. Per quegli atleti, infatti, che percepiscono dei guadagni/rimborsi forfettari a seguito dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, il Fisco ha da sempre un occhio di riguardo. E con l’arrivo del 2018 anche un po’ più di uno, visto che per effetto dell’ultima Legge di Bilancio la soglia dei compensi totalmente esenti da tassazione viene innalzata dai vecchi 7.500 euro agli attuali 10.000. Va comunque specificato che al di là di un certo importo i “compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche” rientrano fra i cosiddetti “redditi diversi” elencati all’articolo 67 del Tuir, e in particolare alla lettera “m” del comma 1.
Più precisamente sono soggetti a un regime fiscale di favore i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, nonché le indennità di trasferta e i compensi di co.co.co. di carattere amministrativo di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Ora, riguardo allo sportivo dilettante, non esiste una norma specifica che stabilisca i contenuti e le modalità delle attività cosiddette “dilettantistiche”. Di conseguenza, quando nello sport si parla di dilettantismo, si vuole intendere quel tipo di esercizio fisico per il quale la Federazione di appartenenza non ne abbia formalmente previsto una modalità di possibile esercizio professionistico all’interno del proprio statuto. La tassazione agevolata è dunque applicabile ai compensi erogati alle seguenti figure:
- atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti;
- istruttori;
- massaggiatori;
- dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica;
- soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale (ad esempio personale di segreteria; istruttori sportivi; dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell’associazione; addetti agli impianti quali custodi, giardinieri etc.).
Occorre adesso vedere nel dettaglio come funziona il meccanismo della tassazione agevolata sui compensi “dilettantistici”. Esiste anzitutto la prima soglia di reddito cui accennavamo in apertura, la quale, se non oltrepassata, garantisce l’esenzione da qualunque imposta. Parliamo appunto dei compensi annui elevati dalla Finanziaria a un livello pari o inferiori a 10.000 euro. Entro questo importo, quindi, il compenso percepito non costituisce in alcun modo reddito imponibile.
Andando oltre vi è un secondo livello che prevede invece l’applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 23% a titolo di imposta. Parliamo in pratica di quei compensi che eccedono la precedente soglia dei 10.000 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28 euro. In questo caso la ritenuta del 23% verrebbe applicata solo sulla quota eccedente i 10.000 euro. Ipotizzando quindi che un atleta non professionista abbia percepito 15.000 euro per alcune sue prestazioni, ecco che la società sportiva andrebbe a trattenere dalla sua paga, per poi versarli all’erario, 1.150 euro, vale a dire il 23% dei 5.000 euro eccedenti la soglia esente dei 10.000.
Vi è infine un terzo livello di tassazione che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e scatta nel momento in cui i compensi erogati scavallano il limite di 28.158,28 euro. In questo caso, ferma restando comunque l’esenzione fino a 10.000 euro, non solo verrà applicata la ritenuta d’imposta del 23% sui 18.158,28 euro che “intercorrono” fra le due soglie di 10.000 e 28.158,28 euro, ma verrà anche applicata una seconda ritenuta, sempre del 23%, questa volta a titolo di acconto, sulla quota eccedente i 28.158,28 euro. Volendo allora fare l’esempio di un atleta che abbia percepito un compenso di 30mila euro, da questi 30mila verranno anzitutto trattenuti a titolo di imposta 4.176 euro, equivalenti al 23% della differenza fra 10.000 e 28.158,28 euro, e in più, a titolo di acconto, verranno trattenuti altri 423 euro, equivalenti al 23% dei 1.841 euro che eccedono la soglia di 28.158,28 euro.
Luca Napolitano
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