Menu Chiudi

Come fare il 730 online: il visto del CAF protegge dai controlli

 
11 LUGLIO 2017

Visto di conformità. Da queste tre parole passa tutta la differenza tra un Modello 730 presentato in forma autonoma e uno, invece, presentato tramite CAF. A partire dal 2015, con l’avvento della nuova dichiarazione precompilata, anche le regole sul rilascio del visto di conformità si sono rinnovate, essendo espressamente tutelata la scelta dei contribuenti di affidarsi ai CAF o ai professionisti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel momento, infatti, in cui si sceglie di affidarsi all’intermediario fiscale, l’intermediario stesso prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il cosiddetto “visto di conformità”, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità, salvo ovviamente il dolo.

L’apposizione quindi del visto, pur sembrando (e in effetti lo è) una questione tecnica di poco interesse per un normale contribuente, è in realtà l’architrave sul quale poggiano la maggior garanzia e la maggior tutela che si hanno ove si decida di interpellare il CAF. Col visto, in pratica, il CAF garantisce a nome del contribuente la bontà e la liceità di quanto dichiarato all’interno del modello. L’unica cosa, però, di cui gli intermediari non possono chiaramente rispondere è l’eventuale comportamento doloso da parte del cittadino.

Detto altrimenti, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile al solo CAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi. Il cittadino quindi non pagherebbe nulla. Qualora però il CAF, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri per tempo degli errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sarà suo dovere avvisare il contribuente al fine di effettuare l’elaborazione e la trasmissione di una dichiarazione cosiddetta “rettificativa”, la quale limiterà la responsabilità del CAF al pagamento della sola sanzione, mentre la maggiore imposta più gli interessi resteranno a carico del contribuente (se hai bisogno di aiuto per la dichiarazione dei redditi contatta il nostro nuovo servizio Il730Online).

Concretamente, allora, la responsabilità sull’apposizione del visto è conseguente alla verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda invece la documentazione esibita dal contribuente ai fini dei controlli, il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la verifica non corretta:

  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Facciamo questo discorso perché è abbastanza frequente riscontrare nei contribuenti una certa sorpresa (che sfocia spesso in un atteggiamento critico) nel constatare che la consulenza dei CAF/intermediari sulla compilazione del 730 non è gratuita. Spesso infatti si associa, erroneamente, l’idea del nuovo modello “precompilato” alla vecchia dichiarazione precompilata, ovvero quel modello che il contribuente poteva consegnare già fatto al CAF per farselo solo spedire.

Ebbene, oggi il vecchio precompilato non esiste più. Esiste solo quello predisposto dall’Agenzia, che il contribuente, appunto, può scegliere di inoltrare da solo oppure tramite CAF, fermo restando che nel momento in cui il CAF viene delegato dal contribuente “Mario Rossi” a “mettere le mani” sul suo 730, è come se il modello venisse fatto ex novo, visto che il CAF dovrà comunque verificarlo in ogni suo aspetto esaminandone la correttezza sulla base dei documenti che lo stesso “Mario Rossi” è tenuto a consegnargli. Per intenderci: il CAF (se è un CAF serio) non prende il 730 per spedirlo così com’è senza nemmeno guardarlo. Prima lo scarica, poi lo esamina confrontandolo con la documentazione esibita dal contribuente, e solo in ultimo lo inoltra all’Agenzia. Questo per dire che su quel 730 viene comunque svolto un lavoro, a seguito del quale il CAF porrà la sua “firma” col visto.

Luca Napolitano

(Scopri Il730Online per compilare comodamente da casa la tua dichiarazione)
5
faq Serve aiuto? Consulta l’archivio delle FAQ o fai una domanda ai nostri esperti. Trova le risposte