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Canone TV: entro 31 gennaio esenzione o pagamento

 
13 GENNAIO 2023

Ai fini del Canone TV il 31 gennaio rappresenta uno snodo cruciale sia ai fini dell’esenzione, sia per il pagamento. Su quest’ultimo versante l’appuntamento coinvolge i soli utenti che per varie ragioni sono impossibilitati a pagare tramite il canonico addebito in bolletta, ad esempio perché nessun componente della famiglia anagrafica è titolare dell’utenza elettrica attiva sulla casa di abitazione; pertanto costoro devono provvedere ricorrendo al tradizionale Modello F24. Per i primi invece (gli esentati appunto) serve trasmettere l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, comunicando: a) il non-possesso nell’abitazione principale di apparecchi atti alla ricezione televisiva, oppure b) il compimento dei 75 anni entro la data del 31 gennaio 2023.

Canone TV: chi può chiedere l'esenzione?

Com’è noto, infatti, il Canone TV – addebitato dal 2016 sulla bolletta elettrica in base alla presunzione del possesso di almeno un apparecchio televisivo – non va pagato in due casi:

  • anzitutto nel caso di assenza della tv o comunque di altri “apparecchi preposti alla ricezione di radioaudizioni televisive” nell’abitazione dove il nucleo risiede;
  • l’altro caso in cui può scattare l’esenzione è il compimento nell’anno specifico (in tal caso quindi il 2023) dei 75 anni di età, condizione che però è vincolata a un altro requisito, di tipo economico, cioè la presenza di un reddito annuo non superiore a 8.000 euro percepito da chi richiede l’esenzione (più eventualmente quello del coniuge o del soggetto unito civilmente) e senza che vi siano ulteriori conviventi titolari di un reddito proprio, ad esempio un figlio o dei fratelli, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.
 

Canone TV: come si chiede l'esenzione?

ia in un caso che nell’altro – esenzione o pagamento – le sedi CAF ACLI possono offrire assistenza. Quindi a seconda dell’esigenza, i nostri operatori forniranno supporto ai fini:

  • dell’invio dell’istanza di esenzione (come alternativa c’è l’invio tramite raccomandata senza busta allegando un documento di riconoscimento all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino);
  • oppure dell’elaborazione del Modello F24 per il versamento dell’imposta (in rata trimestrale, semestrale o annuale).

 

Canone TV: quanto dura l'esenzione?

Va ricordato che nei casi di non possesso della tv, se l’istanza di non addebito sulla bolletta viene appunto trasmessa entro il 31 gennaio, l’esenzione avrà una copertura annuale su tutto il 2023, dopodiché andrà rinnovata anche per l’anno successivo se il non possesso della tv dovesse permanere; se invece l’istanza fosse trasmessa dopo il 31/01 (e comunque non oltre il 30 giugno 2023) avrebbe a quel punto una validità circoscritta al secondo semestre luglio-dicembre: quindi in parole povere, pur avendo i requisiti per essere esentato su tutti e 12 i mesi, se il contribuente non trasmettesse l’istanza entro il 31 gennaio, riceverebbe lo stesso l’addebito del canone fino alla mensilità di giugno 2023.

Per gli over 75 il discorso invece cambia. Il 31 gennaio rappresenta di fatto una scadenza oggettiva, nel senso che è basata appunto sul compimento dei 75 anni entro quella data. Se invece il compimento del 75° anno dovesse cadere successivamente, e per l’esattezza tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2023, si avrà diritto all’agevolazione solo a partire dal secondo semestre 2023. Inoltre, per gli over 75 la regola sulla validità temporale dell’esenzione funziona esattamente al contrario rispetto a quella dei non possessori di tv: cioè se dopo il primo anno le condizioni di esenzione permangono – quindi se il reddito sommato dei due coniugi o del solo contribuente over 75 si mantiene entro gli 8.000 euro – si può continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

Luca Napolitano
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