Bonus Trasporti: via alle domande dal 1° settembre
01 SETTEMBRE 2022
Alla lunga schiera di bonus e aiuti economici “frutto” della stagione pandemica si unisce adesso anche il Bonus Trasporti: un valore massimo di 60 euro per l’acquisto personale – quindi non cedibile – di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o al trasporto ferroviario nazionale. Il bonus è richiedibile dal 1° settembre tramite SPID o Carta di Identità Elettronica accedendo al portale dedicato bonustrasporti.lavoro.gov.it. A porre le fondamenta normative del bonus è stato lo scorso 17 maggio il Decreto “Aiuti” 50/2022, convertito poi a luglio nella Legge 91/2022. Successivamente, per definire l’area operativa delle modalità di domanda, erogazione e controlli, è arrivato il decreto attuativo firmato a sei mani dai dicasteri di Lavoro, Economia e Infrastrutture.
La dote finanziaria assegnata per il 2022 è pari a 190 milioni di euro (cioè i 79 stanziati in origine dal primo Dl “Aiuti”, più gli ulteriori 180 che sono stati aggiunti successivamente col recente Dl “Aiuti-ter”) e questo in parole povere significa una cosa: che esiste un tetto di spesa pubblica oltre il quale non si andrà. Quindi, esattamente com’è avvenuto per altri bonus (ad esempio col recente Bonus Psicologo), le assegnazioni ai richiedenti avverranno fino a “esaurimento scorte”, per lo meno fino al 31 dicembre 2022, dopodiché il bonus potrebbe sparire oppure essere rinnovato nel 2023. Il tempo quindi sarà un fattore determinate per potersi accodare sperando di rientrare nella platea di richiedenti per i quali la dotazione di 79 milioni basterà a soddisfarne la domanda.
Fondamentale, come si accennava, essere dotati di SPID o CIE, perché l’accesso al sito istituzionale è possibile solo con una di queste due credenziali. Altro requisito fondamentale è quello economico: ossia per aver diritto al bonus bisogna aver percepito nell’anno 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Per reddito complessivo si intende chiaramente il reddito personale imponibile ai fini IRPEF, quindi nel tetto dei 35.000 euro non vanno conteggiati altri redditi o patrimoni mobiliari non fiscalmente imponibili, e comunque non sono da calcolare i redditi o patrimoni degli altri membri del nucleo familiare di cui fa parte il richiedente.
In buona sostanza fanno cumulo, ai fini della domanda, tutti quei redditi che nel 730/2022 relativo appunto al 2021 determinano il totale del rigo in cui viene indicato il reddito complessivo lordo: è il caso ad esempio delle persone che avendo avuto più contratti dichiarano più Certificazioni Uniche emesse da altrettanti datori di lavoro, o magari dei soggetti che in aggiunta all’unico reddito da lavoro o pensione hanno conseguito anche dei redditi da fabbricati in affitto.
A prescindere comunque dalla tipologia dei redditi conseguiti o dall’aver fatto o meno il 730, la domanda di bonus avviene per autodichiarazione, quindi la procedura non prevede il caricamento della documentazione specifica (dichiarazione o CU) che attesti l’effettiva presenza di un reddito entro la soglia dei 35.000 euro. Sarà poi il portale a effettuare i dovuti controlli automatici sull’esattezza dei dati immessi dal richiedente.
Diamo allora qualche informazione operativa. Accedendo al portale con le credenziali SPID o CIE, il richiedente anzitutto dovrà inserire i propri dati anagrafici (altrimenti quelli del figlio, se la richiesta viene fatta per un minore) e poi ovviamente autocertificare che il reddito complessivo conseguito dal beneficiario nell’anno di imposta 2021 non sia stato superiore a 35.000 euro (sempre nel caso di istanze trasmesse per i figli minori, nel computo dei 35.000 euro farebbero cumulo esclusivamente gli eventuali redditi del figlio, non quelli della madre o del padre che effettua materialmente la richiesta).
L’istanza, inoltre, spiega il decreto attuativo, dovrà anche “contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, non superiore in ogni caso a 60 euro per ciascun beneficiario e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dal menu a tendina presente sul portale”. Dopodiché, in caso di esito positivo, il buono verrà emesso e riporterà, oltre all’importo e al codice fiscale del beneficiario, anche uno specifico codice identificativo e le due date di emissione e scadenza. La somma da quel momento sarà quindi spendibile – ma solo entro il mese dell’emissione – presso il gestore dei servizi indicato sul buono, il quale ovviamente non potrà rifiutarla quale forma di pagamento. Nel caso poi il beneficiario non dovesse riuscire a spendere il bonus entro il termine del mese, la somma non utilizzata verrà automaticamente annullata e il beneficiario sarà dunque costretto a presentare una nuova istanza il mese successivo.
Luca Napolitano
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