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Bonus ristrutturazioni rimane identico: proroga per tutto il 2019

 
11 GENNAIO 2019

Puntuale come negli anni scorsi, anche nella Legge di Bilancio 2019 è arrivata la proroga di 12 mesi del bonus ristrutturazioni, che di fatto resta intatto, uguale in tutto e per tutto rispetto alla formula che ci eravamo portati fino al 31 dicembre scorso (lo stesso discorso vale per l'ecobonus sui lavori di risparmio energetico). Il limite massimo di spesa, quindi, sul quale per tutto il 2019 sarà possibile godere della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia resta fissa a 96mila euro per singola unità immobiliare. Volendo quindi fare un esempio: se si spendono 100mila euro, si detrae comunque il 50% di 96mila, perdendo la quota eccedente dei 4.000 euro restanti.

Essendo poi soppresso, ormai dal 2011, l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo AdE di Pescara, è sufficiente indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati in economia dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione (se occorre la consulenza di CAF ACLI prenota un appuntamento online, cerca una nostra sede o registrati alla piattaforma 730 online).

Per l’esattezza il bonus è ammesso sui soli immobili ad uso residenziale, sull’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle relative pertinenze, e infine anche in caso di cambio della destinazione d’uso, cioè quando i lavori edilizi comportano la trasformazione di un immobile da non abitativo ad abitativo. La detrazione copre dunque queste tipologie di lavori:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

La manutenzione ordinaria viene invece agevolata solo in caso di interventi sulle parti comuni condominiali.

Chi sono le persone che possono accedere al bonus? In linea generale tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato che siano proprietari di immobili, o anche titolari di diritti reali/personali di godimento sugli stessi. Ma non solo. Possono goderne anche:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

Hanno inoltre diritto alla detrazione:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016, per la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

In questi ultimi quattro casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Va poi detto che dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche:

  • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
  • dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.

È necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

  • causale del versamento: "Detrazione del 50% ai sensi dell'art. 16/bis del DPR del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche";
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Ovviamente, quando vi sono più soggetti a sostenere la spesa, e tutti sono intenzionati a fruire della detrazione, fatture e bonifici devono riportare i nominativi e i codici fiscali di tutte le persone interessate al beneficio. I contribuenti interessati dovranno quindi conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Nel caso poi degli interventi effettuati dal detentore dell’immobile (ad esempio l’affittuario), serve anche la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se diverso dai familiari conviventi.

Ulteriore attenzione deve essere riservata alle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Un altro adempimento che potrebbe essere obbligatorio (cioè quando le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri lo rendono necessario) è l’invio, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, di una comunicazione con raccomandata A.R. contenente le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima
  • data di inizio dell’intervento di recupero.

Infine, dal 2018, anche per gli interventi edili che implichino un risparmio energetico occorre inviare ai fini del bonus 50% (non più solo per quello al 65%), la scheda informativa Enea entro i novanta giorni dalla data di fine lavori (cosiddetto "collaudo"). Tale scheda deve contenere:

  • i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese;
  • i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
  • la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Luca Napolitano
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