12 SETTEMBRE 2022
La neo detrazione ad hoc sugli interventi per eliminare le barriere architettoniche non fa nessun distinguo fra immobili “privati” e strumentali, ma può essere applicata in maniera trasversale. Il chiarimento arriva da una risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 444 del 6 settembre 2022) all’interpello di una società “proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione” – e classificati appunto quali “beni strumentali per natura” – che ha domandato se possa o meno godere del bonus in vista di alcuni lavori di rimozione delle barriere che verranno eseguiti da due dei tre conduttori dei suddetti immobili.
La ragione del quesito poggia sulla constatazione che la norma istitutiva del bonus (articolo 119-ter del decreto “Rilancio” 34/2020)
riconosce genericamente il beneficio fiscale ai lavori eseguiti sugli “edifici già esistenti”. Di qui il bisogno della società interpellante di avere ben chiara l’esatta ratio della norma, ossia se per “edifici esistenti” siano da intendere tutte le tipologie di fabbricati, non solo quelle abitative. Dubbio legittimo, dato che il precedente bonus sulla rimozione delle barriere, ossia quello del 50% tutt’ora valido nell’ambito della classica detrazione sulle ristrutturazioni edili, è in realtà destinato ai soli immobili di natura abitativa.
Ma tale distinguo viene appunto superato nell’articolo 119-ter del Dl Rilancio, assicurando così “urbi et orbi” la detrazione del 75%, spalmata in cinque rate annuali, per le spese effettuate nell’anno in corso 2022 e necessarie, per l’esattezza, “a realizzare delle opere di abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche”. Quindi, spiega l’Agenzia, “in assenza di particolari vincoli posti dalla norma, anche le società possono beneficiare del credito d’imposta per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali”.
In estrema sintesi, la società interpellante proprietaria di immobili classificati come strumentali ma non utilizzati direttamente in quanto dati in locazione, potrà fruire della nuova detrazione del 75% per i lavori di superamento delle barriere architettoniche. Il beneficio, inoltre, può spettare anche al conduttore che ha sostenuto le spese per i medesimi interventi, a patto che abbia un regolare contratto di affitto e il consenso del proprietario. “La mancanza di limiti di natura soggettiva o oggettiva – conclude l’Agenzia – comporta un riconoscimento del bonus ad ampio raggio, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici”.