20 MARZO 2024
Dal 18 marzo e fino al 31 maggio sarà possibile fare domanda tramite il portale INPS per il Bonus Psicologo 2024, su cui l’istituto di previdenza aveva già diffuso le informazioni necessarie pubblicando la Circolare 34 dello scorso 15 febbraio. Lo strumento con cui premunirsi ai fini della domanda è sempre l’ISEE (per il cui calcolo è possibile chiedere assistenza a CAF ACLI).
Bonus Psicologo: chi può chiederlo
Per poter accedere al Bonus Psicologo la conditio sine qua non è un indicatore non superiore a 50.000 euro. Entro questo valore, come già accaduto negli anni precedenti, il principio di erogazione è “stratificato” a seconda della fascia economica nella quale si colloca il valore dell’ISEE del richiedente (lo stesso principio, se si ricorda, era già stato adottato per il Bonus Bebè e viene tutt’oggi applicato anche ai fini dell’Assegno Unico): ossia l’importo del beneficio spettante aumenta col decrescere dell’ISEE e viceversa.
Bonus Psicologo: quanto spetta
Il Bonus Psicologo massimo a cui il singolo richiedente – che deve essere residente in Italia – può avere diritto è di 1.500 euro e viene riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità. Come abbiamo detto il valore ISEE non può superare la soglia dei 50.000 euro, entro la quale il beneficio viene così spartito:
- in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Bonus Psicologo: come si fa domanda
Ma una volta in possesso dell’ISEE come ci si deve muovere? La domanda per accedere al beneficio – si legge nella Circolare INPS – può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si può ovviamente presentare domanda per sé stessi, oppure, se genitori, per conto di un figlio minore. In pratica la domanda ha il valore di un’autocertifica nella quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti reddituali sopra indicati, dopodiché la domanda viene sottoposta alle dovute verifiche automatizzate.
Bonus Psicologo: entro quando va speso
Infine, in caso di esito positivo, l’INPS accogliendo la domanda comunica al richiedente l’importo esatto del beneficio associandolo a un determinato codice univoco che andrà indicato al professionista nel momento in cui si inizieranno le sedute di psicoterapia. Si tratta quindi di un codice alfanumerico attraverso cui lo psicologo identificherà il paziente che ha presentato domanda.
Ma il tempo per poter “spendere” il proprio bonus non è illimitato, anche se dal 2023 è stato allungato: se infatti fino al 2022 era prevista una finestra “utile” di 180 giorni, dal 2023 è stata ampliata a 270 giorni decorrenti dalla ricezione del messaggio con l’indicazione del codice univoco e l’importo a disposizione.
Luca Napolitano