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Bonus Natale: porte aperte a conviventi e divorziati

 
02 DICEMBRE 2024

Il Bonus Natale apre le porte a conviventi, separati e divorziati. Dimenticate l’idea che ce ne eravamo fatti all’inizio, ossia di un’indennità col “braccino corto”, più stretta e rigorosa, che prevedeva anche la presenza di uno dei genitori a carico oltre che di un figlio, e soprattutto “indifferente” alle coppie non coniugate, conviventi, o di quelle appunto separate/divorziate per cui non era prevista l’erogazione dell’una tantum fino a 100 euro sulla tredicesima 2024.

Bonus Natale: quali sono le novità?

Il bonus adesso ha decisamente cambiato connotati. A fare il punto sullo stato attuale (e crediamo definitivo) delle modifiche, ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 22/E del 19 novembre, che dunque segue la 19/E del 10 ottobre. Cambiano i connotati proprio perché, come accennavamo, è decaduto il requisito che più di tutti limitava di fatto il bonus alle sole coppie mono-reddito, ovvero la presenza – oltre che di un figlio – anche dell’altro genitore a carico.

Bonus Natale: chi ne ha diritto?

Togliendo allora di mezzo il requisito del genitore, le condizioni sono adesso che il lavoratore dipendente abbia:

  • nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
  • un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione spettante su tali redditi (in quest’ultimo caso è richiesta in pratica la capienza fiscale, cioè l’imposta non può essere inferiore rispetto alla detrazione prefissata, come da TUIR, sul lavoro dipendente).
 

Bonus Natale: possono chiederlo i conviventi e separati?

Le sei parole chiave che segnano adesso la maggior permissività del bonus rispetto alla formula originaria sono chiaramente: “anche se nato fuori del matrimonio”. Questo implica in altri termini che, non essendo più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico, o l’appartenenza a uno dei nuclei familiari cosiddetti “monogenitoriali” (quelli cioè dove un genitore sia deceduto, o con figli non riconosciuti, adottati, o affidati solo al papà o alla mamma), il bonus spetta al lavoratore dipendente “a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente o che appartenga per l’appunto a un nucleo monogenitoriale”.
 

Bonus Natale: non possono chiederlo entrambi i genitori

Di contro va però evidenziato un altro aspetto – questo restringente – che limita l’erogazione del bonus a un solo genitore. Cioè tradotto: non c’è cumulabilità fra due bonus; quindi: se un genitore ne ha diritto e lo chiede, l’altro genitore, pur avendo gli stessi requisiti in regola, non potrà ottenerlo. A stabilirlo è il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, secondo cui l’indennità “non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia già beneficiario della stessa indennità”. Quest’ultimo, per altro, è proprio uno dei punti su cui si concentra la maggiore richiesta di delucidazioni da parte dei contribuenti. La domanda-tipo è infatti proprio questa: se un genitore già beneficia del bonus, l’altro – che ha sempre un reddito entro i 28.000 euro – può chiederlo? La risposta è appunto no, sulla base del comma appena citato.

Bonus Natale: col figlio a carico allo 0% spetta lo stesso

Altra domanda che ricorre frequentemente: se un genitore ha il figlio a carico al 100% ma un reddito superiore a 28.000 euro, l’altro genitore, con reddito inferiore a 28.000 euro e percentuale di carico allo 0%, può lo stesso richiedere il bonus? Stavolta la risposta è sì. La cosa fondamentale, infatti, è la presenza di per sé del figlio a carico, a prescindere poi da quella che è la percentuale effettiva del carico stesso, se al 100, al 50 oppure allo 0%. La percentuale in questo caso non incide minimamente sulla spettanza del bonus, perché fa riferimento solo alla detrazione fiscale applicata per il figlio a carico. Quindi in altre parole, nel momento in cui sussiste una condizione di carico del figlio, il bonus può spettare anche al genitore X, nonostante la detrazione effettiva venga applicata esclusivamente al genitore Y. Si tratta in pratica – né più né meno – dello stesso identico principio che regola le detrazioni sulle spese sostenute per i figli (quelle mediche, scolastiche, sportive, ecc): cioè qualunque genitore, purché sostenga la spesa, può beneficiarne, sia che abbia indicato in dichiarazione il figlio a carico al 100%, sia che lo abbia indicato allo 0%.
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