29 LUGLIO 2026
Se la ristrutturazione è stata pagata con bonifico ordinario e non “parlante”, il bonus fiscale non andrà perso. Servirà comunque un po’ di collaborazione da parte della ditta beneficiaria del versamento. A giudicare dai quesiti posti dai contribuenti, quello dei bonifici errati è un intralcio abbastanza ricorrente. La “bibbia” di riferimento, in questo caso, è la Circolare 43/E del 18 novembre 2016, nella quale l’Agenzia delle Entrate rassicura i contribuenti asserendo appunto che le detrazioni potranno comunque essere applicate, a patto che la ditta comunichi che gli importi percepiti dal contribuente concorreranno alla corretta determinazione del reddito d’impresa. Tale è anche la risposta ribadita in una recente faq pubblicata su Fiscooggi.it.
Il problema si pone ovviamente perché uno dei requisiti per godere dei bonus casa 50-36% è appunto la modalità di pagamento, vale a dire il cosiddetto bonifico “parlante” sul quale siano riportati il codice fiscale del futuro beneficiario della detrazione, quello della ditta destinataria dell’importo e poi la famosa causale normativa che si riferisce alla legge istitutiva del bonus: art. 16/bis del DPR 917/1986 per le ristrutturazioni, oppure la Legge 296/2006 per l’ecobonus.
Proprio su questo requisito ruota il discorso della Circolare 43/E. Se da una parte, infatti, il bonifico parlante è espressamente richiesto per una corretta applicazione del beneficio, dall’altra è anche vero che l’aspetto procedurale che realmente conta è la futura tassazione applicata sul reddito dell’impresa beneficiaria del pagamento. Il bonifico parlante serve più che altro a questo: a far sì, cioè, che le Poste o le banche applichino su quell’importo la ritenuta dell’8% a titolo di acconto sull’imposta dovuta dalla ditta.
Ad ogni modo, quandanche il versamento non dovesse avvenire tramite bonifico – ad esempio tramite assegno –, o comunque con un bonifico non conforme, la detrazione non andrebbe appunto persa. Di norma si potrebbe anche risolvere la faccenda facendosi restituire i soldi dalla ditta ed effettuando un secondo versamento, stavolta utilizzando il bonifico giusto.
Se però non fosse possibile la ripetizione del pagamento, “la fruizione del beneficio fiscale – scrive l’AdE – non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica”, condizione che verrebbe accertata se l’impresa attestasse con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore verranno inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito d’impresa.