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Bonus Facciate: ok nel 2022 ma ridotto dal 90 al 60%

 
19 GENNAIO 2022

Anche nel 2022, grazie alla proroga stabilita in Legge di Bilancio, si potrà sostenere delle spese per cui sarà applicabile il Bonus Facciate. È però una proroga che si porta dietro una grossa novità, non proprio piacevole per coloro che decideranno di beneficiare del bonus: infatti sulle spese effettuate nel 2022 la percentuale di detraibilità si riduce dal 90 al 60 per cento rispetto alle regole rimaste in vigore fino allo scorso 31 dicembre.

Quindi in parole povere: se fino al 31 dicembre 2021, effettuando interventi di restauro sulla facciata delle case ci si assicurava il quasi totale rimborso delle spese (90%) tramite la dichiarazione 2022, adesso quella percentuale di rimborso fiscale viene drasticamente ridotta al 60%, con effetto pratico a partire dalle dichiarazioni del 2023 (relative appunto all’anno d’imposta 2022).

A parte questo “scossone” sulla percentuale, il bonus di fatto resta tale e quale a prima, premiando le spese “relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.

Tre sono gli aspetti cruciali della detrazione. Il primo che va notato è l’assenza di un tetto massimo di spesa detraibile, a differenza degli altri bonus – come ad esempio il 50 o 65 per cento su ristrutturazioni e risparmio energetico – che invece prevedono un massimale di spesa oltre il quale la percentuale di detraibilità non ha più effetto. Quindi, al di là del fatto che la detrazione si abbassa dal 90 al 60 per cento, resta fermo che tale percentuale, seppur ridotta, verrà sempre applicata sulla spesa complessivamente sostenuta, a prescindere dal suo ammontare.

Secondo aspetto da rimarcare. Una detrazione per quali lavori? Quelli “finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici”. Va notato che il legislatore parla di “edifici” in generale, non specificatamente di aree o facciate condominiali, quindi significa che il bonus potrà essere richiesto tanto per i lavori effettuati privatamente (si pensi ad esempio alle villette o alle palazzine private) quanto per quelli collettivi svolti appunto in un’area di condominio.

E qui veniamo al terzo aspetto, anch’esso importante: sono infatti considerati detraibili anche gli interventi “di sola pulitura o tinteggiatura esterna”. È questa una specifica sostanziale che il legislatore inserisce non a caso, considerando che tradizionalmente, col bonus ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria sulle facciate non è mai stata detraibile per i lavori sulle singole abitazioni private.

Un ultimo chiarimento va dato circa la distinzione fra le zone A e B: la A è quella che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la B include invece tutte le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla A.

Luca Napolitano
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