Bonus Facciate: la fattura sbagliata annulla lo sconto
18 LUGLIO 2022
Occhio alla fattura, perché se non contiene la corretta indicazione dello sconto ai fini del bonus edilizio, l’opzione stessa di sconto non potrà considerarsi ammissibile, né vi si potrà porre rimedio con la “toppa” di una nota di variazione essendo il documento fiscale a tutti gli effetti valido. Quanto al contribuente che aveva opzionato lo sconto hic et nunc in fattura, potrà dal canto suo ripiegare sulla detrazione classica nel 730 a patto però di non aver già comunicato l’opzione all’Agenzia delle Entrate.
L’osservazione nasce da un caso di Bonus Facciate esaminato dall’Agenzia nella risposta 385 del 20 luglio. Questo il fatto: il 27 dicembre 2021 una ditta edile emette una fattura omettendo però di indicarvi lo sconto del 90% opzionato dal cliente, che poi il 31 dicembre paga i lavori con bonifico parlante corrispondendo giustamente soltanto il 10% del prezzo pattuito, come prevede appunto la disposizione agevolativa in caso di opzione per lo sconto in fattura.
Scartata così dalla ditta l’ipotesi di una nuova fattura dietro pagamento delle relative sanzioni per invio tardivo (il bonifico già eseguito dal cliente avrebbe comunque fatto riferimento alla fattura originaria), e scartata ovviamente l’idea di un nuovo pagamento perché avrebbe riportato data 2022 (anno in cui l’agevolazione Bonus Facciate scende dal 90 al 60 per cento), la ditta ha chiesto come modificare e integrare il documento fiscale erroneamente emesso senza l'indicazione dello sconto.
A questo dilemma però l’Agenzia ha risposto con no secco ravvisando che “non si riscontrano le condizioni (…) per regolarizzare il documento fiscale originariamente emesso tramite una nota di variazione in diminuzione e una conseguente nuova fattura. Il documento in questione, infatti, è valido perché riporta l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull'intero corrispettivo al lordo dello sconto. Di conseguenza, non avendo la ditta indicato l'ammontare della diminuzione concordata, l'opzione per il bonus sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata”.
Ma tutto questo come si ripercuote sulle scelte del contribuente? Posto che egli non potrà più godere dello sconto in fattura, la soluzione cui accennavamo potrà essere quella di cambiare rotta verso la detrazione nel 730, a condizione però di non aver trasmesso all’Agenzia la notifica per comunicare l’opzione dello sconto, che per le spese effettuate nel 2021 andava inviata entro il 29 aprile 2022.
Quindi in parole povere, dando per buona la possibilità di applicare la detrazione, il 10% pagato dal contribuente alla ditta nel dicembre 2021 potrà essere detratto al 90% nel 730/2022 come un qualunque altro Bonus Facciate; poi il residuo 90% del prezzo dei lavori, che ovviamente non era stato pagato in virtù dello sconto, se pagato nel 2022 potrà essere detratto nella dichiarazione dei redditi 730/2023 (relativa appunto al 2022) nella misura però del 60%, visto che l’ultima legge finanziaria ha decretato l’abbassamento del Bonus Facciate dal 90 al 60 per cento sulle spese effettuate nel 2022.
In alternativa alla detrazione del 60% sulla quota pagata nel 2022, il contribuente potrà optare tramite un intermediario finanziario per la cessione del credito: cioè in pratica pagherà sempre alla ditta il 90% del prezzo residuo, ma invece di applicarvi la detrazione al 60% nel 730, si accorderà con un istituto di credito che gli “rimborserà” tramite un piano di finanziamento la medesima quota del 60%, assumendosi in cambio il beneficio fiscale della detrazione (quindi il contribuente avrà il suo 60% rimborsato dalla banca e la banca se lo detrarrà).
Luca Napolitano
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