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Bonus casa: si allenta la stretta su cessioni e sconti

 
12 APRILE 2023

Più tempo per completare i lavori di Superbonus 110 e ganasce allentate sul divieto a cessioni e sconti. Con la conversione definitiva del Decreto Cessioni ratificata la settimana scorsa in Parlamento cambia decisamente – in modo più permissivo – la geografia sulle agevolazioni fiscali applicate ai lavori di ristrutturazione. Un finale, quindi, più lieto e distensivo rispetto alle premesse “interventiste” del decreto approvato circa due mesi fa a Palazzo Chigi, con quella che era sembrata una scure inesorabile sul panorama complessivo delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura. Governo e aula hanno insomma trovato un punto d’incontro: la prima, e più significativa, fra le modifiche che differenziano il testo originario da quello approvato da Camera e Senato è certamente la deroga allo stop sulle opzioni di cessione e sconto per quanto riguarda determinate tipologie di interventi.

Bonus casa: la stretta su cessioni e sconti

Da dove si era partiti? In linea generale, secondo il testo originario del Decreto Cessioni, entrato in vigore dallo scorso 17 febbraio, non sarebbe stato più consentito optare per sconto in fattura e cessione del credito in relazione agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio,
  • efficienza energetica,
  • adozione di misure antisismiche,
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
 
Per l’esattezza tale divieto presentava qualche eccezione; ad esempio non ne era prevista l’applicazione sulle spese di Superbonus laddove, prima del 17 febbraio 2023, risultasse presentata la CILA in riferimento agli interventi svolti privatamente, oppure se si fosse già adottata la delibera di approvazione dei lavori e fosse stata già presentata la CILA in riferimento agli interventi condominiali; inoltre il divieto non sarebbe stato operativo nemmeno in caso di interventi che comportavano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, qualora al 17 febbraio risultasse già presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Bonus casa: deroghe ai divieti di cessione e sconto

Ora invece l’attuale conversione del decreto prevede importanti e ben più ampie deroghe sul divieto all’esercizio dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura. Rientrano infatti nella lista dei lavori per cui continuerà a essere possibile opzionarli:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%;
  • gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana già approvati al 17 febbraio 2023 dalle amministrazioni comunali – limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 – purché concorrano a ridurre il consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici;
  • gli interventi, anche non già iniziati al 17 febbraio 2023, per i quali, pur non essendo prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sia stato comunque stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • gli interventi per la realizzazione di autorimesse, posti auto pertinenziali o interi fabbricati eseguiti da imprese che entro diciotto mesi provvedano alla cessione/assegnazione dell’immobile, oppure gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, ma a condizione che prima del 17 febbraio 2023 (data appunto di entrata in vigore del Decreto “Cessioni”) sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i suddetti lavori;
  • gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • ed infine tutti gli interventi eseguiti sugli immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di Onlus e organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, a condizione che gli enti in questione risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023.
 

Superbonus: applicazione anche in 10 anni

Tra le novità inserite nel testo di conversione spicca inoltre l’ampliamento da quattro a dieci anni dell’orizzonte temporale entro cui sarà possibile usufruire del Superbonus 110 relativamente alle spese effettuate nel 2022 e sulle quali non è stata opzionata (quand’era ancora possibile) la via alternativa della cessione o dello sconto. Su questo è bene chiarire un paio di aspetti. Il primo è più che altro una puntualizzazione rispetto al già noto abbassamento della formula Superbonus tra il 2022 e il 2023, perché dal 1° gennaio, salvo casi particolari, la maxi detrazione del 110 si è infatti abbassata al 90%. Il secondo chiarimento entra invece nel merito della questione. Essendo infatti ammessa l’applicazione del 110 sui lavori eseguiti nel 2022, per andare incontro ai contribuenti che a causa dell’incapienza fiscale avrebbero rischiato di perdere una o più rate delle quattro canoniche previste col Superbonus, il legislatore ha deciso di estendere, in via facoltativa, l’arco di applicazione del beneficio da quattro a dieci rate annuali. Dieci rate significano infatti importi rateali più bassi distribuiti lungo un arco di tempo più lungo, e di conseguenza la possibilità di una maggiore capienza fiscale rispetto all’imposta lorda.

Superbonus: come chiedere la detrazione decennale

C’è però da fare attenzione a una cosa: per aderire al piano decennale bisognerà portare pazienza e attendere le dichiarazioni del 2024 (anno 2023), saltando in buona sostanza il 730 del 2023 relativo al 2022, nel quale invece sarebbe stato logico avviare il piano di Superbonus dichiarando la prima rata. Il legislatore non a caso ha voluto inserire questa “licenza” rispetto al cosiddetto principio di cassa, secondo il quale le spese si detraggono sempre l’anno successivo rispetto a quello in cui vengono eseguite; eccezione, appunto, che servirà a distinguere coloro che adotteranno, già dai 730/2023 (anno 2022), il piano breve di Superbonus in 4 rate, da quelli che invece intraprenderanno la strada più lunga delle dieci rate a partire dai 730/2024 (con vista 2033). La scelta, sia in un senso che nell’altro, sarà vincolante: quindi, una volta inserita la prima rata di Superbonus nel 730 del 2023 o 2024, non si potrà più cambiare idea. Chi dunque inserisse la prima rata già nel 2023 resterà vincolato al piano quadriennale; stesso principio per chi invece dovesse inserire la prima rata nel 2024, restando così vincolato al piano decennale. La conversione in legge ha infine confermato la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 (di cui abbiamo già scritto) per completare i lavori sulle abitazioni autonome con la garanzia di mantenere il maxi sconto del 110%, ma a patto che alla data del 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dell’intervento complessivo.
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