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Bonus bebè, proroga col freno: avanti solo per un altro anno

 
22 GENNAIO 2018

Proroga sì, ma col freno. Il Bonus bebè resta, ma non nella formula strutturale che tutti si aspettavano. L’ultima Legge di Bilancio, in effetti, ne ha sì prolungato la validità, ma limitatamente al solo 2018, quindi – per intenderci – per le sole nuove nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. A parte questo non vi è nulla di nuovo da registrare. Nulla in tutti i sensi: anzitutto il bonus, in questa sua nuova versione, viene di fatto depotenziato, perché passa dalla sua originaria formula triennale, restata in vigore fino allo scorso 31 dicembre, a una ben più “austera” formula annuale.

In pratica, se per i nati o adottati fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, era stata disposta un’erogazione dell’assegno di natalità – previo requisito Isee – di durata triennale (il primo anno + i due successivi), diversamente, per i nati/adottati del 2018 l’Inps erogherà l’assegno soltanto nell’arco delle 12 mensilità successive al verificarsi dell’evento. Non solo. A parte questa “regressione” temporale, non è neanche detto che il beneficio venga rinnovato nel 2019. Quindi, in parole povere, le famiglie che di qui in avanti esporranno fiochi rosa o celesti alla porta di casa, non potranno far altro che navigare a vista. Dal prossimo anno l’erogazione dell’assegno potrebbe essere prorogata, come anche abrogata in via definitiva. Vedremo.

Nel frattempo possiamo ripassare le regole per beneficiare del bonus, visto che non sono cambiate. L’assegno (che non costituisce un reddito fiscalmente imponibile) viene concesso ai nuclei con reddito Isee non superiore ai 25.000 euro annui, per i bimbi nati o adottati nel 2018. Quantificando, l’assegno ammonta (per ciascun figlio) a 80 euro al mese per 12 mesi, quindi complessivamente a 960 euro a partire dalla nascita o dall’adozione del figlio. Possono accedere al beneficio i genitori, anche affidatari, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
  • e appunto un ISEE del nucleo familiare non superiore ai 25.000 euro.

Per la verità, il limite dei 25.000 euro non era previsto inizialmente, in quanto il testo originario della Legge n. 190 che nel 2014 istituì il bonus, aveva preventivato una ben più generosa soglia di accesso per tutti gli Isee non superiori a 90.000 euro. Poi, appunto, la soglia fu drasticamente abbassata, riducendo così la platea di potenziali beneficiari. Va però anche ricordato che in presenza di un Isee non superiore a 7.000 euro il bonus viene raddoppiato, passando così da 80 a 160 euro mensili (1.920 euro annui).


Come fare domanda? Nella Circolare n. 93/2015 l’Inps indicava le modalità con cui inoltrarla, vale a dire:

  • via WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • tramite Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite Caf/Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi (CAF ACLI è disponibile con tutte le sue sedi territoriali).

Da ricordare che la domanda va fatta entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, altrimenti è considerata tardiva. Ovviamente l’erogazione dell’assegno partirà dal mese successivo a quello di inoltro della domanda, ma conterrà – se la domanda è stata effettivamente presentata entro il termine canonico dei 90 giorni – anche le mensilità arretrate a partire dalla nascita/adozione. Se invece la domanda verrà inoltrata tardivamente, cioè dopo lo scadere dei 90 giorni, l’erogazione partirà lo stesso, ma solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda (se ad esempio un bimbo nasce a gennaio, ma i genitori inoltrano la domanda ad aprile, l’assegno verrà erogato solo per 9 mensilità cioè da aprile a dicembre).


Luca Napolitano
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