Bonus barriere inapplicabile sulle nuove costruzioni
11 MAGGIO 2026
Siamo al "the last dance" per il bonus barriere architettoniche nella sua forma extra-large calcolata al 75%. La detrazione, infatti, non è stata più prorogata dall'ultima Legge di Bilancio per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2025. Le spese, perciò, sostenute nel 2026 potranno essere sì detratte, ma tornando a far parte del bonus ordinario sulle ristrutturazioni (al 50 o 36 per cento) che ricomprende appunto anche gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
D'altro canto il 2025 è stato l'ultimo periodo d'imposta sul quale sarà valida, a partire dal 730/2026 (anno 25), e in più nell'arco dei successivi nove anni, la detrazione "special" al 75% introdotta nel 2022 sulle spese sostenute per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche, eseguiti sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari (per avere assistenza sull'elaborazione del 730 è possibile affidarsi ai consulenti di CAF ACLI).
Il principio di suddivisione decennale del bonus è chiaramente mutuato dai classici bonus casa (ristrutturazione, ecobonus), anch'essi detraibili in dieci quote annuali, solo che nel caso del 75% sulle barriere architettoniche nel primo biennio di applicazione, quindi per le spese effettuate nel 2022-23, la rateazione copriva un arco di 5 anni, allungato poi a 10 per le spese di rimozione sostenute nel 2024 e 25.
Per altro, fino al 29 dicembre 2023 l'insieme dei lavori detraibili col 75% era più corposo perchè vi rientravano anche gli interventi di automazione degli impianti e la sostituzione di finestre, porte e pavimenti. Tali interventi sono stati infatti cancellati a partire dal 30 dicembre 2023 col DL 212/2023, che ha appunto disposto una restrizione applicativa del bonus, valido da quel momento solo per gli interventi di eliminazione delle barriere relativi a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
L'altro importante "distinguo" da tenere a mente, è che non sono ricompresi nella detrazione gli interventi eseguiti su immobili di nuova costruzione: questo per tener fede fino in fondo al principio di eliminazione delle barriere architettoniche, secondo cui si presuppone l'esistenza pregressa di un fabbricato o di un complesso edilizio (nel caso degli spazi condominiali) da cui per l'appunto "eliminare/rimuovere" tali barriere.
Come infatti viene specificato in una faq dell'Agenzia delle Entrate pubblicata su FiscoOggi.it lo scorso 10 aprile, se si provvede all'installazione di una piattaforma elevatrice (intervento di per sé detraibile) su un immobile di nuova costruzione, ecco che la detrazione perde di efficacia, venendo a mancare la pre-esistenza del fabbricato rispetto all'intervento per cui richiedere il bonus. In estrema sintesi, secondo la logica del bonus fiscale, un nuovo immobile che già nasce senza barriere, e quindi con la dotazione della piattaforma elevatrice incorporata, non risponde al pre-requisito dell'ostacolo architettonico esistente da eliminare.
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