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Bonus al familiare convivente anche sulla seconda casa

 
02 SETTEMBRE 2026

Nessun ostacolo per il familiare convivente che voglia usufruire del bonus ristrutturazioni se l'immobile da ristrutturare è diverso da quello dove effettivamente avviene la convivenza. Una faq di agosto pubblicata su FiscoOggi – magazine online dell'Agenzia Entrate – chiarisce questo aspetto importante che spesso smuove qualche dubbio nei contribuenti in procinto di fare la dichiarazione (anzi, a tal proposito va ricordato che la scadenza del 30 settembre è ormai prossima, perciò se non si è provveduto è bene contattare CAF ACLI in caso di bisogno).

Da sempre l'agevolazione sulle ristrutturazioni comprende tra i beneficiari non solo i diretti titolari dei fabbricati soggetti a intervento, ma anche tutta una serie di figure "a latere" del possessore come inquilini, usufruttuari, comodatari o appunto i familiari conviventi (il caso classico è quello dei coniugi: marito possessore e moglie che sostiene le spese, o viceversa). Una novità introdotta dall'anno d'imposta 2025, e quindi con effetto a partire proprio dai 730/2026, è la differenziazione delle aliquote del bonus a seconda dell'immobile su cui vengono eseguiti i lavori: ossia 50% sulle abitazioni principali e 36% su tutte le altre case (aliquote che, salvo proroghe, dovrebbero scendere nel 2027 al 36% per le prime case e al 30% per gli altri immobili). Tale differenziazione, oltretutto, vale anche se a pagare sono quei soggetti “a latere” di cui abbiamo detto. Cioè, se ad esempio a pagare è il coniuge convivente del titolare, il bonus fiscale, pur spettante, gli/le verrà riconosciuto nella formula ridotta del 36% a prescindere da quale sia l'immobile sul qual vengono eseguiti i lavori.

Detto questo, arriviamo al punto chiarito dalla faq dell'Agenzia. Il dubbio infatti è se l'agevolazione possa essere riconosciuta al familiare convivente anche se i lavori non riguardano l'abitazione dove principalmente si svolge la convivenza, ma appunto su un immobile diverso che comunque resta a disposizione della coppia (ad esempio una seconda casa al mare). La risposta dell'Agenzia è chiaramente positiva, perchè da sempre viene fatto prevalere il principio secondo cui "la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione". Sarebbe a dire, quindi, che ai fini del bonus non vi è una preclusione sulle seconde case, proprio perchè il concetto di convivenza tra familiari (nel caso della faq tra coniugi) è un concetto esteso a tutti gli immobili sui quali si "distribuisce" la convivenza (finanche, precisa l'AdE nella guida alle agevolazioni, sugli immobili che sono “oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore”).

Posto allora che il bonus vale anche per i lavori effettuati su una seconda o terza casa, non va però dimenticata la conditio sine qua non che fa da architrave alla sua futura applicazione nel 730, e cioè che "lo status di convivenza (da poter attestare anche mediante una semplice dichiarazione di atto notorio, ndr) deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio".

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