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Bonus Acqua potabile: comunicazioni entro 28 febbraio

 
02 FEBBRAIO 2022

L’Agenzia delle Entrate ha aperto i canali telematici per trasmettere, entro il 28 febbraio 2022, il modello di comunicazione (di cui sono anche disponibili le istruzioni) delle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di “sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica”, cioè il cosiddetto Bonus Acqua potabile, introdotto per il biennio 2021-2022 con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, e prorogato nell'ultima Legge di Bilancio fino a tutto il 2023.

Bonus che appunto, grazie alle suddette comunicazioni, verrà poi riportato in dichiarazione 2022 sotto forma di credito d’imposta, altrimenti, in assenza di dichiarativo fiscale 730/REDDITI, se ne potrà godere tramite compensazione col Modello F24. Già col provvedimento del 16 giugno 2021 l’Agenzia aveva tracciato il profilo regolamentare dell’agevolazione introdotta per il biennio 21-22 dalla Legge di Bilancio 2021, poi riconfermata anche per il 2023 dalla manovra 2022. Dunque nelle dichiarazioni di quest’anno cominceranno a sentirsi gli effetti per le spese sostenute nel 2021.


Per l’esattezza, quando si parla di sistemi migliorativi del consumo d’acqua in casa, ci si riferisce in particolare ai “sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare”, quelli, appunto, il cui acquisto è premiato col credito fiscale del bonus nella misura del 50% sulle spese sostenute nell’arco dell’anno, e comunque entro un massimo di:

  • 1.000 euro di spesa per ciascun immobile abitativo;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
 
Possono godere del beneficio:

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
 
“L’importo delle spese sostenute – chiariva l’AdE nel suo provvedimento – deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento (quindi prima del 16 giugno 2021, ndr) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito”.
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