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Bonus 75% al capolinea sulle barriere architettoniche

 
18 FEBBRAIO 2026

Non è stato più prorogato per il 2026 il bonus al 75% sulla rimozione delle barriere architettoniche. Ragion per cui, in quella misura specifica, se ne potrà usufruire soltanto sulle spese effettuate fino al 31 dicembre 2025. Ciò non toglie che la detrazione, sia pure nella misura ridotta del 50 o 36 per cento (a seconda di quale sia l'utilizzo dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi), possa comunque tornare da quest'anno nel "grembo" del classico Bonus Ristrutturazioni.

Inizialmente, infatti, la rimozione delle barriere architettoniche era una tipologia di lavori inglobata nel Bonus Ristrutturazioni. Poi dal 2022 il legislatore ha deciso di far intraprendere strade diverse ai due benefici, conferendo appunto l'aliquota maggiorata al 75% sulla rimozione delle barriere, che però, non essendo stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2026, ha cessato il suo "servizio" lo scorso 31 dicembre. Di conseguenza, per i lavori di rimozione eseguiti e pagati fino allo scorso 31/12, potrà essere applicata l'aliquota "senior" al 75%, mentre per quelli eseguiti a partire dal 1° gennaio 2026 tornano a valere le aliquote standard del Bonus Ristrutturazioni.

Bonus rimozione barriere architettoniche: regole di applicazione

Con l'ultimo aggiornamento delle guide ai bonus fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha fatto quindi il punto sulla detrazione per le spese "finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti". Tale bonus, nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, va ripartito tra gli aventi diritto:

  • in cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023;
  • in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.

È importante specificare che per edifici "già esistenti" vanno considerati gli edifici già costruiti (esistenti appunto) sui quali si interviene successivamente alla loro costruzione, nel senso che l’agevolazione "non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente".


Bonus rimozione barriere architettoniche: chi sono i beneficiari

Un altro importante distinguo va fatto sugli "aventi diritto", aspetto che con la fine del bonus 75% subisce un forte ridimensionamento. Quello infatti del 75%, inteso come "costola" staccata dal Bonus Ristrutturazioni, era un principio ben più inclusivo che ha coinvolto fino al 31.12.2025 un ampio raggio di beneficiari, ovvero:
 
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)
 
che possiedono o detengono l’immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

 Dal 1° gennaio 2026, invece, decaduto il bonus 75%, i lavori di rimozione delle barriere architettoniche tornano nell'area d'influenza del bonus 50-36% sulle ristrutturazioni, che però non include tra i beneficiari coloro che eseguono interventi su immobili diversi da quelli ad uso residenziale.

Bonus rimozione barriere architettoniche: su quali interventi si applica

Fino al 30 dicembre 2023, il raggio della detrazione al 75% comprendeva alcuni interventi successivamente estromessi quali la sostituzione di finiture, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Dopo il 30 dicembre 2023 la detrazione al 75% è invece rimasta valida sugli interventi relativi a:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici.
 
"Tali interventi – si legge nella guida AdE – devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. Inoltre, per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tuttavia la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa".

Bonus rimozione barriere architettoniche: entro quale spesa si applica

L'applicazione del bonus viene inoltre confinata entro certe soglie di spesa che variano a seconda dell'edificio su cui sono stati eseguiti i lavori; per la precisione entro un importo pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
 
"Per esempio - spiega l'Agenzia - se l’edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (320.000+60.000), calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro). Inoltre, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

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