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Bonus 50%: tempo 90 giorni per mettersi in regola con l'Enea

 
04 GENNAIO 2019

Anche le ristrutturazioni dovranno passare dall’Enea. Ma non tutte. La novità normativa (introdotta ormai un anno fa dalla Legge di Bilancio 2018) secondo cui anche gli interventi destinati alla detrazione standard del 50% devono essere comunicati all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, trova finalmente uno sbocco operativo.

Dal 22 novembre, infatti, è diventato navigabile il portale telematico attraverso il quale i contribuenti che a decorrere dal gennaio 2018 avessero effettuato interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria detraibili col 50%, dovranno comunicarne all’Enea gli estremi e la tipologia. Si tratta in pratica dello stesso obbligo già in vigore per il bonus 65% (sugli interventi di risparmio energetico) solo “riapplicato” al bonus 50%.

Va però specificato che non tutti gli interventi agevolabili con questa formula sono soggetti all’obbligo: lo sono chiaramente solo quelli che comportino un risparmio energetico rispetto alla situazione precedente, quindi un miglioramento delle prestazioni di consumo dell’appartamento.

In particolare parliamo degli interventi finalizzati alla:
  • riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
  • sostituzione di infissi;
  • installazione di collettori solari;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, micro-cogeneratori;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
  • installazione di generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, di sistemi di termoregolazione, di impianti fotovoltaici;
  • installazione di elettrodomestici di classe energetica A+ (per i forni, è sufficiente la A) collegati però a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (“bonus mobili”).

L’obbligo, come abbiamo accennato, riguarda i soli interventi effettuati a decorrere dal 2018, ciò significa che ciascun intervento ultimato entro la data del 31 dicembre 2017 ne resta automaticamente escluso. Inoltre, esattamente come previsto dalle regole del bonus 65%, anche in questo caso la legge prevede una finestra temporale di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori (il cosiddetto “collaudo”) entro i quali il contribuente stesso, o un suo tecnico di fiducia, deve effettuare l’invio della comunicazione.

Considerando però che il portale Enea è stato attivato solo dal 22 novembre, per tutti quelli che hanno ultimato i loro interventi tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, il calcolo dei canonici 90 giorni parte chiaramente da dopo il 21, cioè appunto dal 22, primo giorno di attività effettiva del portale, con un termine di trasmissione che slitta dunque fino al 19 febbraio 2019. È altrettanto ovvio che per i lavori ultimati dal 22 novembre in poi i 90 giorni decorrono normalmente dalla stessa data di collaudo.
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