04 GENNAIO 2019
Anche le ristrutturazioni dovranno passare dall’Enea. Ma non tutte. La
novità normativa (introdotta ormai un anno fa dalla Legge di Bilancio
2018) secondo cui anche gli interventi destinati alla detrazione
standard del 50% devono essere comunicati all’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, trova
finalmente uno sbocco operativo.
Dal 22 novembre, infatti, è diventato navigabile il portale telematico
attraverso il quale i contribuenti che a decorrere dal gennaio 2018
avessero effettuato interventi di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria detraibili col 50%, dovranno comunicarne all’Enea gli
estremi e la tipologia. Si tratta in pratica dello stesso obbligo già in
vigore per il bonus 65% (sugli interventi di risparmio energetico) solo
“riapplicato” al bonus 50%.
Va però specificato che non tutti gli interventi agevolabili con questa
formula sono soggetti all’obbligo: lo sono chiaramente solo quelli che
comportino un risparmio energetico rispetto alla situazione precedente,
quindi un miglioramento delle prestazioni di consumo dell’appartamento.
In particolare parliamo degli interventi finalizzati alla:
- riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
- sostituzione di infissi;
- installazione di collettori solari;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a
condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di
calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi,
micro-cogeneratori;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
- installazione di generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli
impianti centralizzati, di sistemi di termoregolazione, di impianti
fotovoltaici;
- installazione di elettrodomestici di classe energetica A+ (per i
forni, è sufficiente la A) collegati però a un intervento di recupero
del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (“bonus
mobili”).
L’obbligo, come abbiamo accennato, riguarda i soli interventi effettuati
a decorrere dal 2018, ciò significa che ciascun intervento ultimato
entro la data del 31 dicembre 2017 ne resta automaticamente escluso.
Inoltre, esattamente come previsto dalle regole del bonus 65%, anche in
questo caso la legge prevede una finestra temporale di 90 giorni
dall’ultimazione dei lavori (il cosiddetto “collaudo”) entro i quali il
contribuente stesso, o un suo tecnico di fiducia, deve effettuare
l’invio della comunicazione.
Considerando però che il portale Enea è stato attivato solo dal 22
novembre, per tutti quelli che hanno ultimato i loro interventi tra il
1° gennaio e il 21 novembre 2018, il calcolo dei canonici 90 giorni
parte chiaramente da dopo il 21, cioè appunto dal 22, primo giorno di
attività effettiva del portale, con un termine di trasmissione che
slitta dunque fino al 19 febbraio 2019. È altrettanto ovvio che per i
lavori ultimati dal 22 novembre in poi i 90 giorni decorrono normalmente
dalla stessa data di collaudo.