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Bonus 100 euro: sul calcolo non contano ferie e permessi

 
10 APRILE 2020

Con la Risoluzione 18/E del 9 aprile l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i primi (approfonditi) chiarimenti sull'erogazione degli ormai “famosi” 100 euro extra ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo, impossibilitati a svolgere il proprio lavoro da casa in modalità smart-working, hanno dovuto recarsi fisicamente nelle loro sedi ordinarie. Il “premio” in busta paga, di cui avevamo già dato conto nella nostra news del 27 marzo, è stato disposto dal Decreto Marzo “Cura Italia”, che in sostanza prevede la sua erogazione in via del tutto automatica, cioè direttamente da parte del datore di lavoro, senza che il dipendente ne faccia richiesta all’ufficio paghe.

Ora, prima di spiegare come questi 100 euro vengono effettivamente assegnati, è bene chiarire - vista anche la frequenza con cui ci è stato domandato in questi giorni - che purtroppo coloro che svolgono mansioni di lavoro domestico, vedi colf e badanti, sebbene regolarmente assunti dalle famiglie, e sebbene abbiano continuato a svolgere il loro lavoro nelle rispettive abitazioni, non sono comunque una categoria ammessa a beneficiare del bonus. Questo perché le famiglie, che pagano sì la collaboratrice, ma non effettuano le normali ritenute Irpef che un qualsiasi altro lavoratore si ritrova segnate a fine mese, non ricoprono il ruolo di sostituti d’imposta, di conseguenza non sono nemmeno tenute a versare gli eventuali 100 euro.

Chiarito questo passaggio, va detto anzitutto che il premio spetta sui “giorni di lavoro svolti nella propria sede”, quindi i 100 euro di cui si parla sono una misura “in astratto”, ossia non è detto che il dipendente che abbia lavorato in sede nel mese di marzo abbia di sicuro diritto a tutti i 100 euro, perché magari su un totale di 22 (che erano appunto i giorni lavorativi di marzo) potrebbe aver lavorato in sede solo per 8 giorni, di conseguenza in tal caso avrebbe diritto solo a una quota dei 100 euro. La ratio in fondo è molto semplice: rapportare il massimo del beneficio stabilito dalla legge, 100 euro, al totale dei giorni in cui il lavoro è stato effettivamente svolto nelle sedi ordinarie piuttosto che da casa.

Attenzione però, dettaglio sostanziale: per “giorni di lavoro” si intendono ovviamente quelli da contratto, ma sul calcolo materiale del premio spettante (100 euro o quanti saranno) non inciderà nessuna variabile “esterna” al di fuori dello smart-working, come ad esempio i giorni di ferie goduti, i permessi, i congedi, o magari lo stesso orario di lavoro o i giorni previsti nell’arco della settimana lavorativa. Detto altrimenti: il premio spetta, e viene rapportato, in funzione dei giorni “lavorabili” da parte del dipendente nella propria sede ordinaria, a prescindere “se in full time o part time” scrive l’amministrazione, e senza che sul calcolo del premio incidano a sfavore del dipendente eventuali giorni di assenza per ferie/permessi/malattia ecc.

Paradossalmente, viene da dire, l’unico tallone d’Achille per vedersi sfumare la possibilità di avere quel gruzzolo in più sulla mensilità di marzo è appunto l’aver svolto il proprio lavoro da casa anziché nella propria sede, perché il discrimine è proprio questo: lavoro in sede vs lavoro da casa, tutto qui.

 Gli esempi che fa l’Agenzia sono molto chiari, ne riportiamo tre…

Contratto full time
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11  giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.
 

Contratto di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.
 

Due contratti di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22. Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.
 
Tale assetto, come ammette apertamente la stessa amministrazione, scaturisce da una semplificazione regolamentare avvenuta in corso d’opera per agevolare gli “interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese”, affinché l’unico criterio di calcolo per assegnare l’extra non fosse quello precedentemente indicato al punto 4.1 della Circolare 8/E del 3 aprile, secondo il quale, contrariamente a quanto detto finora, le ore di lavoro incidevano eccome: “si ritiene - scriveva infatti l’Agenzia - che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente”.

In conclusione si profilano due modalità di calcolo: una più “easy” in rapporto ai soli giorni lavorabili in sede, senza contare ferie, malattie, permessi, ecc, e un’altra più elaborata che tenga invece conto del rapporto fra le ore ordinarie lavorabili e quelle ordinarie effettivamente lavorate. Tutto questo in fin dei conti lascia intendere una cosa: che la scelta del criterio - fra i due disponibili - con cui assegnare i 100 euro sia delegata alle singole aziende sulla base dei loro software più o meno addestrati a elaborare il calcolo. C’è quindi da ritenere che saranno i sostituti d’imposta, sulla base della strumentazione disponibile in azienda, o sulla base di una loro valutazione personale, a decidere come erogare il premio sugli stipendi di marzo.

Luca Napolitano
2,7
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