12 MARZO 2025
L’ultima residenza avuta in Italia da un cittadino trasferito all’estero, che voglia però beneficiare delle agevolazioni prima casa per un’abitazione acquistata in Italia, non costituisce un requisito imprescindibile ai fini delle stesse agevolazioni. Il cittadino potrà quindi usufruire dei bonus fiscali anche se il nuovo immobile si trova in un Comune diverso da quello dov’era fissata la sua ultima residenza prima di trasferirsi.
Questo il succo della risposta n. 28/2025 fornita dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso di un contribuente italiano, trasferito appunto all’estero dal 2013 per motivi di lavoro (con tanto di iscrizione all’AIRE), che avrebbe adesso intenzione di acquistare un immobile abitativo in Italia beneficiando possibilmente delle agevolazioni fiscali sulla “prima casa”, ovvero con imposte agevolate rispetto all’ordinario (registro, IVA, ecc).
Il dubbio ruota attorno al fatto che l’abitazione non è collocata nel Comune in cui il cittadino era residente immediatamente prima del trasferimento, bensì in un altro Comune in cui aveva avuto genericamente la residenza. Questo in teoria contravverrebbe al requisito indicato dalla norma secondo cui, per poter applicare i benefici fiscali in caso di trasferimento all’estero, l'immobile deve essere ubicato o nel Comune di nascita o per lo meno in quello dove il contribuente aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Il cittadino chiede quindi se nel suo caso la misura di favore possa valere comunque.
La risposta dell’Agenzia è affermativa. Riguardo infatti al caso dei cittadini non più residenti in Italia, il fatto che il legislatore, nell'individuare i requisiti di accesso ai benefici, abbia inteso valorizzare il collegamento tra il cittadino italiano all'estero e il territorio in cui è nato o ha comunque risieduto immediatamente prima di trasferirsi, non costituisce di per sé un ostacolo ai fini delle agevolazioni. Cioè, in altri termini: il diritto ai bonus fiscali non si riduce unicamente al nesso temporale dell’ultima residenza (“ultima” appunto in senso cronologico) prima del trasferimento all’estero.
Tale nesso, quindi, secondo una lettura più permissiva della norma, è estendibile a tutti i Comuni in cui il soggetto abbia risieduto o svolto la propria attività lavorativa prima di trasferirsi all’estero, a prescindere poi che si tratti effettivamente dell'ultimo Comune prima del trasferimento. In conclusione, il cittadino trasferito potrà comunque beneficiare dell’agevolazione prima casa, purché l’immobile acquistato in Italia si trovi in un qualunque Comune dov’è stato residente prima di andare all’estero e non necessariamente nell’ultimo Comune di residenza.