12 MARZO 2018
Via libera alle agevolazioni prima casa se si acquista un nuovo immobile
e lo si accorpa a uno vecchio pre-posseduto. L’indicazione arriva dalla
Risoluzione dell’AdE n. 154/E dello scorso 19 dicembre, ove si analizzava un caso
di fusione catastale fra immobili acquistati in momenti differenti.
Conditio sine qua non per accedere ai benefici fiscali, è la natura
non di lusso del fabbricato, nel caso specifico dei
fabbricati, visto che il documento AdE affrontava addirittura la
situazione di un contribuente alle prese con tre immobili: precisamente
un’abitazione ubicata al secondo piano di una palazzina, acquistata nel
1997 usufruendo dell’agevolazione prima casa, un’altra abitazione
ubicata al terzo piano, acquistata nel 2015 senza fruire stavolta delle
agevolazioni, e di una terza abitazione ancora da acquistare.
In linea generale i benefici prima casa vengono riconosciuti a condizione che:
- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la
propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la
propria attività;
- ·nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da
acquistare;
- ·nell'atto di acquisto, l'acquirente
dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di
abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni.
Stando quindi ai suddetti requisiti, la situazione del contribuente che
ha posto l’interpello poteva sembrare proibitiva per accogliere la richiesta
dei benefici prima casa anche in relazione al futuro terzo
acquisto. In effetti, sia la titolarità della seconda casa di abitazione acquistata nel 2015 e ubicata nello stesso Comune del nuovo acquisto,
sia la titolarità della prima casa acquistata nel 1997 tramite le
agevolazioni, sarebbero potute sembrare delle condizioni ostative alla fruizione dei
benefici in relazione al terzo acquisto.
Nel caso però di questo contribuente si aveva a disposizione un elemento in più, ovvero
l’accorpamento catastale che andrà a coinvolgere, a seguito del terzo
acquisto, tutti e tre gli immobili. Ciò basterà dunque a volgere la
situazione a suo favore, fermo restando, nel rispetto della condizione
sopra richiamata secondo cui sono esclusi dai benefici tutti gli
immobili di lusso, che dall’accatastamento unitario delle tre singole
abitazioni non ne scaturisca una collocabile nelle tre categorie
catastali di lusso: A/1, A/8 o A/9.
Luca Napolitano
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