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Benefici prima casa intatti anche se si va all’estero

 
21 SETTEMBRE 2022

Lo spostamento della residenza, anche se all’estero, non è motivo di decadenza dalle agevolazioni prima casa, a condizione ovviamente che ne siano stati rispettati i requisiti all’origine. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 399 del 1° agosto 2022, ha espresso parere positivo all’interpello di un cittadino, che avendo acquistato a marzo 2020 l’immobile prima casa – con annessi benefici fiscali – nel Comune italiano X, in cui ha risieduto fino all’aprile 2021, e avendo in seguito provveduto a trasferire la residenza per motivi di lavoro in un Paese estero, ha chiesto appunto se nel suo caso il trasferimento di residenza potesse causare il decadimento delle agevolazioni fiscali godute al momento del rogito notarile.

Come dicevamo la risposta delle Entrate è stata positiva, nel senso favorevole all’interpellante. In effetti una delle condizioni alla base dei benefici prima casa prevede che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza. In alternativa l’immobile può trovarsi:

  • nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (con remunerazione o senza, come nel caso delle attività di studio, volontariato o sportive);
  • oppure, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro.

Ora, per quanto concerne la residenza – ad esempio quando l’acquirente si impegna a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto – ai fini dell’agevolazione fa fede la data della dichiarazione di trasferimento rilasciata al Comune, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe. In ogni caso si tratta di condizioni il cui rispetto, ribadiamo, deve sussistere al momento dell’acquisto, visto che è proprio nel medesimo momento che il beneficio viene applicato con imposte in misura agevolata; quindi un eventuale successivo cambiamento della situazione dell’acquirente, vedi appunto nel caso in cui venga trasferita la residenza, non andrebbe a causare la decadenza dei benefici.

Altre infatti sono le cause di decadenza, che in pratica obbligherebbero il contribuente a versare la differenza delle imposte sull’acquisto: in primis quando l’immobile viene venduto (o anche donato) prima che siano trascorsi cinque anni, e senza poi riacquistarne uno nuovo, oppure quando l’acquirente disattende, e non per cause di forza maggiore, la dichiarazione di trasferire entro 18 mesi la residenza nel Comune dell’immobile.

Quindi in conclusione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa, il contribuente che trasferisca la residenza all’estero successivamente all’acquisto della prima casa, non decade dall’agevolazione. È però altrettanto chiaro che tale situazione impedirà la fruizione di analoghi benefici per un altro immobile su tutto il territorio nazionale, a meno che il contribuente non sia intenzionato a tornare in Italia e a cedere l’immobile già acquistato su cui non ha perduto i benefici.
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