Assegno Unico: misura ponte da luglio a dicembre
07 GIUGNO 2021
L’improvvisa accelerata del governo sull’Assegno Unico per i figli minori, ha prodotto la cosiddetta misura “ponte” varata dal Cdm di venerdì 4 giugno. Misura “ponte” nel senso di temporanea, provvisoria, valida cioè per coprire la parentesi semestrale che ci separa dall’entrata in vigore dell’Assegno in via strutturale, cosa che avverrà, secondo il cronoprogramma dell’esecutivo, a decorrere dall’1 gennaio 2022 (per allora l’Assegno sarà stato inserto in Legge di Bilancio e ne conosceremo quindi la fisionomia definitiva).
Ma cosa accade adesso? In pratica viene introdotta, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, questa formula temporanea che ovviamente, in quanto misura “ponte”, non sarà ancora quella universale che avremo dal prossimo anno, ma servirà nel frattempo a dare un primo sostegno ai nuclei rimasti fuori dall’erogazione degli assegni familiari e impossibilitati a godere delle detrazioni sui figli a carico nel Modello 730 (fondamentalmente i disoccupati e gli incapienti).
Architrave della richiesta per ottenere l’Assegno sarà l’ISEE, visto che il legislatore ha posto una soglia economica non superiore a 50.000 euro per rientrare nella platea degli aventi diritto. Inoltre è stata prevista un’erogazione diversificata a seconda della fascia economica in cui rientra il nucleo richiedente, un po’ come accade col Bonus Bebè, che prevede appunto tre diversi “scaglioni” economici nei quali il bonus decresce in proporzione al crescere del valore ISEE (per il calcolo dell’indicatore si può fissare un appuntamento presso le sedi CAF ACLI oppure usufruire del canale IL MIO CAF ONLINE tramite la nostra area riservata myCAF).
Tracciamo allora l’identikit del possibile beneficiario dell’Assegno ponte. Nel comunicato di Palazzo Chigi, diffuso dopo l’approvazione della misura in Cdm, sono stati elencati i requisiti basilari per poter fare domanda. Fermi restando i presupposti dell’incompatibilità cogli eventuali assegni familiari già in corso e del possesso di un ISEE non superiore 50.000 euro, il richiedente deve essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Come abbiamo già spiegato, l’assegno – corrisposto per ciascun figlio minore – cambierà sia in base alla situazione economica attestata dall’ISEE che in base al numero dei figli; quindi in parole povere si avrà diritto a tot singoli assegni mensili tanti quanti sono i figli, ma al tempo stesso gli importi risulteranno decrescenti al crescere dell’ISEE (in basso pubblichiamo una tabella indicativa riportando solo alcuni degli esempi allegati al testo del decreto*).
Ma come si fa domanda? Il richiedente, munito di ISEE, dovrà seguire la procedura telematica che l’Inps è tenuto predisporre entro il 30 giugno, visto che dal 1° luglio la macchina delle istanze diverrà operativa; comunicazioni più specifiche saranno dunque diramate dall’istituto previdenziale nelle prossime settimane, in ogni caso i canali attraverso cui fare richiesta saranno due: o il sito stesso dell'Inps, oppure gli sportelli di Patronato (cliccando qui è possibile cercare la sede del Patronato Acli più vicina). La decorrenza della misura scatterà poi dal mese di presentazione della domanda stessa, ma in ogni caso, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte tutte le singole mensilità arretrate a partire dal mese di luglio. Infine, per quanto riguarda la compatibilità dell’Assegno, questa è garantita in presenza di Reddito di Cittadinanza o di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali. È inoltre garantita la non imponibilità ai fini Irpef.
Luca Napolitano
*Ecco una tabella non esaustiva che però può aiutare a capire meglio, a titolo di esempio, il meccanismo dell’Assegno in alcuni specifici casi. La tabella completa con tutte le fasce ISEE e i relativi importi spettanti è allegata al testo normativo.
Soglia ISEE
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Importo mensile per nuclei con al massimo due figli
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Importo mensile per nuclei con almeno tre figli
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Fino a 7.000 €
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167,5 € a figlio
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217,8 € a figlio
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da 8.400,01 a 8.500 €
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151,8 €
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197,3 €
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da 13.300,01 a 13.400 €
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100,5 €
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130,6 €
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da 18.400,01 a 18.500 €
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76,3 €
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99,2 €
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da 23.700,01 a 23.800 €
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64,8 €
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84,6 €
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da 27.100,01 a 27.200 €
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57,5 €
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75,3 €
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da 36.300,01 a 36.400 €
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37,8 €
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49,9 €
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