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Assegno di Inclusione dal 2024: RdC ancora otto mesi

 
03 MAGGIO 2023

Fra le tante sigle cui si era pensato per dargli un nome – MIA, GIL, PAL, GAL – alla fine l’ha spuntata AdI, Assegno di Inclusione. AdI sarà operativo dal 1° gennaio 2024 e prenderà il posto del “pentastellato” RdC (Reddito di Cittadinanza), divenendo di fatto la nuova misura economica di contrasto alla povertà riveduta e corretta dal Governo Meloni, che l’ha appena approvata col decreto Lavoro varato dal cdm del 1° maggio (pur conservando comunque qualche retaggio dal RdC). Adesso partirà la consueta trafila parlamentare che entro i 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta dovrà convertire in legge il neonato Assegno di Inclusione.

Assegno di Inclusione: il requisito ISEE in primis

Consapevoli, quindi, che il suo identikit potrebbe anche mutare in questi due mesi di lavori tra Camera e Senato, e che in ogni caso ne abbiamo ancora otto davanti, fino al 31 dicembre, durante i quali il RdC resterà valido, possiamo comunque tracciarne un ritratto iniziale. Per farlo si può partire dal requisito base che è un po’ la “pietra angolare” di quasi tutte le prestazioni economiche a sostegno del reddito: l’ISEE (il cui servizio è svolto da CAF ACLI). L’AdI infatti, primissima condizione, spetterà a patto che il nucleo richiedente presenti un indicatore complessivo non superiore alla soglia di 9.360 euro (stessa prevista per il RdC); inoltre ci saranno gli altri paletti specifici del reddito da 730 (inteso come imponibile IRPEF) più quelli del patrimonio mobiliare e immobiliare, e anche in questi casi si tratta in buona sostanza di un copia-incolla dei vecchi requisiti RdC, ovvero:

  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro (mentre la casa di abitazione non deve superare un valore calcolato ai fini IMU di 150.000 euro);
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro (per i single), incrementato di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, e incrementato di ulteriori
  1.  1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo;
  2.  5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità;
  3.  7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

A parte questo, nessun componente del nucleo deve possedere – o avere a disposizione – autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti, e ovviamente nemmeno navi e imbarcazioni. Fin qui, come si accennava, si tratta di una riproposizione dei parametri già stabiliti col RdC.

Assegno di Inclusione: quali nuclei ne hanno diritto

L’aspetto invece su cui l’AdI si discosta nettamente dal RdC è il fatto di “premiare” – per così dire – solo quei nuclei che non solo presentano i requisiti economici appena elencati, ma che abbiano almeno o un minorenne, o un disabile, o un componente con più di 60 anni, escludendo di conseguenza dall’erogazione qualunque altro nucleo privo al suo interno di un soggetto con queste caratteristiche.

Assegno di Inclusione: importi e durata

Di qui, infine, anche la differenziazione a livello di trattamento economico fra nuclei composti esclusivamente da soggetti cosiddetti “fragili”, quindi solo minori, disabili e over 60, e nuclei che invece hanno anche soggetti in salute fra i 18 e i 59, cioè i cosiddetti “occupabili”. Se infatti nel primo caso (ipotizzando ad esempio un nucleo composto da due genitori ultra 60enni e un figlio disabile), l’assegno potrà arrivare fino a un massimo di 7.560 euro l’anno, ovvero 630 euro al mese, nel secondo caso (ad esempio: genitori ultra 60enni con figlio disabile + secondo figlio occupabile) il massimo sarà di 500 euro al mese (6.000 euro annui), a condizione però che i membri occupabili si inseriscano fin da subito in un percorso regolamentato di ricerca del lavoro, con la possibilità inoltre di perdere l’assegno laddove, al sopraggiungere di determinate proposte di lavoro, le rifiutino (ma su questo torneremo in seguito con più precisione). Nel quantum dell’assegno, la cui durata sarà di 18 mesi rinnovabili di ulteriori 12, va infine considerata anche l’eventuale quota fissa aggiuntiva pari a 280 euro al mese, che verrebbe erogata nel caso di abitazione in affitto anziché di proprietà.
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