Acconto IMU: scappatoia con ravvedimento operoso
18 GIUGNO 2025
Se non si è pagato l’acconto IMU entro il 16 giugno, la toppa si chiama ravvedimento operoso. In altre parole la possibilità è quella di rimediare per le vie brevi tramite l’istituto che permette ai contribuenti “sbadati” di aggiustare in corsa (e spontaneamente) le imposte pagate male o non pagate affatto, a patto ovviamente che la violazione non sia stata già contestata formalmente dall’Agenzia riscossione.
Recupero IMU con ravvedimento operoso
Scaduto quindi il termine del 16 giugno, vediamo cosa succede imboccando la strada del ravvedimento, che resta chiaramente quella più celere e vantaggiosa rispetto alle sanzioni ordinarie. Per l’esattezza ci sono diversi tipi di ravvedimento in base alla tempestività con cui il contribuente corre ai ripari, versando l’intera imposta o solo parte di essa dopo essersi accorto della dimenticanza. È chiaro però che più ci si allontana dalla scadenza, più la sanzione sale (per avere l’assistenza necessaria ci si può rivolgere a CAF ACLI).
Ravvedimento operoso IMU: come si calcola
La prima formula di ravvedimento in ordine cronologico è quella “sprint”, ossia il versamento totale o integrativo dell’imposta – più la sanzione dello 0,1% giornaliero – per coloro che si ravvedono entro il 14esimo giorno successivo alla scadenza “bucata”. Quindi, nel caso di un omesso o parziale versamento della prima rata IMU, scaduta il 16 giugno, si potrebbe approfittare della formula “sprint” fino al 30 giugno.
Dopo il 30 giugno invece, e fino a 30 giorni dalla scadenza, si entra nella zona del “ravvedimento breve”, con la sanzione applicata nella misura dell'1,5% a prescindere dai giorni di ritardo (si paga cioè l’1,5% fisso, sia che il pagamento avvenga il 15esimo o il 30esimo giorno successivo al 16 giugno). Vi è poi la formula intermedia di ravvedimento che consente di effettuare il pagamento tra il 31° e il 90° giorno successivo alla scadenza originaria con una sanzione pari all’1,67%.
Se invece il pagamento viene eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, e comunque entro il termine di consegna della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (intesa in questo caso come la dichiarazione IMU relativa al 2025 che scadrà il 30 giugno 2026) ci si può avvalere del “ravvedimento lungo” con l’applicazione della sanzione al 3,75%.
Superato infine l’anno dalla scadenza, sempre che la violazione non sia stata già accertata dall’Agenzia, si potrebbe ancora richiedere il ravvedimento “lunghissimo” pagando una sanzione del 4,28% (fino a due anni dalla scadenza), oppure del 5% oltre due anni.
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