26 MAGGIO 2025
Se il 730 riporta una detrazione più bassa di quanto ci si aspettava, non è detto che la colpa sia del CAF che lo ha elaborato o del precompilato predisposto erroneamente dall’Agenzia. Settimane fa, quando su questo sito presentavamo le novità dei modelli 2025 (dove iniziano a fare effetto le novità fiscali introdotte per l’anno 2024), avevamo già accennato alla nuova “franchigia” o sbarramento – per così dire – pari a 260 euro sugli oneri detraibili 2024. Sulla questione si è soffermata giorni fa anche una faq dell’Agenzia, ricordando appunto che l’abbassamento sugli oneri a partire dall’anno d’imposta 2024 (quindi con effetto nel modello 730/25) interviene solo sulla platea di “contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro” (per assistenza su elaborazione e trasmissione del 730
ci si può rivolgere alle sedi CAF ACLI)
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Detrazioni 730: quando si applica il taglio dei 260 euro
L’abbassamento sulla detrazione consiste in pratica in questo taglio di 260 euro che va coinvolgere il maxi-comparto di tutte quelle spese (escluse le sanitarie) su cui si applica il classico bonus al 19%. Parliamo insomma dei mutui, dell’istruzione scolastica o universitaria, dello sport praticato dai figli, delle cure degli animali domestici e così via. Su questi oneri, quindi, una volta calcolata la detrazione complessiva al 19%, verrà applicato un taglio di 260 euro qualora il reddito del contribuente superasse la suddetta soglia dei 50.000 euro. Viene inoltre coinvolta nel taglio anche la detrazione spettante sulle le erogazioni liberali verso i partiti politici e sui premi assicurativi per eventi calamitosi. Va dunque ribadito che la decurtazione pari a 260 euro è unica, applicata cioè al monte complessivo della detrazione IRPEF risultante dalla somma di tutte le singole detrazioni sulle spese sostenute dal contribuente. Significa in altri termini che non vengono tolti 260 euro da ogni tipologia di detrazione, ma appunto dalla detrazione complessiva.
Detrazioni 730: il calcolo dei 260 euro in meno
Volendo fare un esempio pratico: immaginiamo che un contribuente con reddito superiore a 50.000 euro dichiari nel 730 un tot. di spese di mutuo, più “X” spese sportive dei figli e “Y” spese di intermediazione immobiliare, tutti oneri che rientrano nel raggio della detrazione al 19%. Ora, per semplicità di calcolo, supponendo che la somma di tutti questi oneri/spese detraibili arrivi al totale di 10.000 euro, la detrazione che spetterebbe normalmente – pari cioè al 19% – sarebbe di 1.900 euro. Da questi però, in base alla disposizione contenuta nel Dlgs 216/2023 (articolo 2), attuativo della legge delega di riforma fiscale, vanno tolti i “famosi” 260 euro, quindi alla fine, taglio compreso, spetterà una detrazione IRPEF di 1.640 euro.
Chiaramente nel nostro esempio non abbiamo prefigurato il caso di un contribuente con delle spese mediche nel 730, visto che si tratta di oneri immuni dal taglio, ma anche ammesso che la dichiarazione contenga degli oneri medici (sui quali si applica comunque la franchigia in entrata di 129,11 euro) questi verrebbero appunto detratti “a parte” senza subire alcuna sforbiciata.