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730 precompilato: il dato sospetto fa scattare la verifica

 
05 LUGLIO 2024

Con l’arrivo di luglio, in piena campagna 730, scatta un’altra fase, fortemente attesa da quei contribuenti che, avendo già fatto la dichiarazione e sapendo di aver avuto un esito a credito, si aspettano l’arrivo del rimborso sulla busta paga. Luglio, infatti, è il mese a partire dal quale i sostituti d’imposta, dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’esito delle dichiarazioni dei dipendenti (debito o credito appunto), cominciano a pagare i crediti spettanti sui rispettivi “cedolini”.

Rimborso credito 730: perché non arriva?

Cosa succede però se il lavoratore non si ritrova sullo stipendio la tanto attesa voce del rimborso? Le ragioni possono essere diverse, e questo indipendentemente dalla modalità con cui il 730 è stato presentato (se tramite il CAF o meno). Ad esempio se il datore di lavoro è cambiato rispetto al momento della compilazione del 730 (il contribuente potrebbe aver cambiato lavoro dall’azienda X a Y) non è detto che il nuovo sostituto subentri in automatico nei conguagli. Oppure seconda ipotesi: il datore di lavoro potrebbe aver semplicemente ricevuto il cosiddetto “barra 4”, cioè l’esito contabile del 730 del dipendente, in una data troppo in là per poter liquidare il credito spettante già nel mese di luglio.

C’è poi una terza ragione, ed è quella che maggiormente ci interessa, soprattutto per rispondere ai tanti che in questo periodo ci scriveranno preoccupati per non essersi trovati il rimborso sulla busta paga. Il mancato rimborso potrebbe infatti risalire anche a un possibile intervento dell’Agenzia che in alcuni casi esercita sui 730 i cosiddetti controlli “preventivi”, chiamati così appunto perché avvengono preventivamente rispetto alla liquidazione del rimborso sullo stipendio da parte del sostituto d’imposta.

Rimborso credito 730: su quali modelli si fanno i controlli

Questo genera chiaramente un ritardo sul normale andamento della “filiera” fiscale del 730, che prevede: A) presentazione del 730 all’Agenzia, B) ricezione del modello da parte dell’Agenzia, C) trasmissione dell’esito contabile al sostituto d’imposta, e infine D) conguaglio sulla prima busta paga utile. Se quindi, fra i punti C e D, si frappone il controllo preventivo delle Entrate, è normale che il rimborso del credito subisca una battuta di arresto.

Il discorso vale per tutti i modelli precompilati che non siano stati confermati ma abbiano ricevuto modifiche dal dichiarante (per sua stessa mano o per il tramite dell’assistenza fiscale prestata da sostituti d’imposta o CAF). “Tutti” non vuol dire che ogni precompilata con modifiche verrà con certezza sottoposta a controllo, solo che l’inserimento della modifica costituisce di per sé un presupposto per gli eventuali controlli, il cui raggio d’azione è comunque delimitato ai modelli che presentino quelli che l’Agenzia definisce “elementi di incoerenza” rispetto ai dati immessi sul precompilato originario. Se dunque scatta il controllo, vuol dire che certi elementi sulla dichiarazione trasmessa (nuovi o modificati dal contribuente) sono “meritevoli” di ulteriore verifica. Poi, una volta appurata la correttezza del 730, sarà l’Agenzia stessa a eseguire il versamento spettante anziché addossare l’onere al datore di lavoro.

Controlli 730: chi emette il rimborso del credito

“Gli elementi di incoerenza – scrive l’amministrazione – delle dichiarazioni dei redditi con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche”.

Il nocciolo, dunque, è tutto nello “scostamento per importi significativi” fra i dati precompilati e i dati successivamente modificati. È chiaro che se lo scostamento dovesse rientrare in una zona intermedia di tolleranza, la spia del controllo preventivo resterebbe spenta. Andando al sodo, la soglia di rischio prevede che le modifiche introdotte nel precompilato debbano determinare un rimborso superiore a 4.000 euro. In altri termini fin quando si resta entro un rimborso fino a 4.000 euro il controllo non dovrebbe partire.

Luca Napolitano
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