12 FEBBRAIO 2018
Anno dopo anno continua ad ampliarsi il menu dei dati di spesa che i contribuenti ritroveranno nel loro
modello 730
predisposto dall’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2018, infatti, si
aggregano al resto delle informazioni già presenti negli anni scorsi
anche i dati relativi alle spese sostenute per il pagamento delle rette
per la frequenza degli asili nido e alle erogazioni liberali effettuate a
favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e
delle fondazioni e di ulteriori associazioni.
Sono stati due decreti del Ministero dell’Economia, pubblicati a inizio
febbraio sulla Gazzetta Ufficiale, a stabilire tempi e modalità con cui i
soggetti coinvolti dovranno inoltrare telematicamente gli importi
sostenuti nel 2017 all’Agenzia delle Entrate cosicché a sua volta
l’amministrazione finanziaria possa precaricarli sui modelli 730 entro
il prossimo 16 aprile, data a decorrere dalla quale gli stessi modelli
saranno resi disponibili online per le dovute verifiche, le eventuali
modifiche o integrazioni, e i successivi invii.
Due decreti abbiamo detto. Il primo riguardante la trasmissione delle
spese per le rette degli asili nido (sia pubblici sia privati), il
secondo relativo alle donazioni per Onlus e altre associazioni. Si
ricorderà che per gli asili è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%,
applicata però su di un importo non superiore a 632 euro annui per
ciascun figlio: in altri termini la detrazione massima riconosciuta è di
120 euro a figlio.
Entro il 28 febbraio, quindi, gli asili nido devono trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione
contenente le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori,
nell’anno precedente, per ciascun figlio, ai fini del pagamento delle
rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili.
Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi
dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette.
Il secondo decreto regola invece la trasmissione dei dati relativi alle
erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus,
associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni.
Ai fini Irpef, queste erogazioni costituiscono, a seconda dei casi,
oneri detraibili o deducibili. Si tratterà, per le spese relative al
triennio 2017-2019, di un inserimento in via
sperimentale e
facoltativa.
In altre parole i seguenti soggetti non saranno obbligati, ma potranno
scegliere se inviare o meno all’amministrazione gli importi ricevuti in
donazione:
- Onlus;
- associazioni di promozione sociale;
- fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la
tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,
individuate con apposito Dpcm.
Dato il carattere sperimentale dell’adempimento, viene esclusa
l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati; pur tuttavia le sanzioni si applicheranno
se l’errore nella comunicazione dei dati avrà determinato un’indebita
fruizione di oneri deducibili o detraibili. Se dunque si dovesse
scegliere di procedere con l’inoltro dei dati, sempre entro il 28
febbraio dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via
telematica un’apposita comunicazione contenente:
- i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti
oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dalle
persone fisiche tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito, di
credito e prepagate);
- i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno
precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata
eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta
l’erogazione rimborsata.
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