02 MAGGIO 2017
Per 730 e Redditi (ex Modello Unico), si comincia a fare sul serio: dal 2 maggio è infatti scattata la possibilità di metter mano, concretamente, alle
dichiarazioni precompilate 2017 rese disponibili un paio di settimane fa sul sito dell’Agenzia delle Entrate (il sipario come ricorderete si è alzato il 18 aprile). In pratica, dopo quindici giorni di “studio” e acclimatamento, in cui l’utilizzo delle dichiarazioni è rimasto circoscritto alla sola consultazione, la campagna fiscale entra nel vivo, dando così ai contribuenti la possibilità di inviare (autonomamente, o qualora lo ritenessero opportuno con l’aiuto del CAF o di un professionista) la propria dichiarazione, confermando o modificando il modello precompilato messo loro a disposizione. Confermarlo significa chiaramente rispedirlo così com’è al mittente, cioè all’Agenzia, senza apporre nessuna modifica. Qualora invece qualcosa non andasse, le soluzioni potrebbero essere due: o modificare i dati già precompilati, perché inesatti, oppure integrare eventuali dati mancanti, perché non inseriti dall’Agenzia. Ovviamente nulla vieta, ove necessario, la modifica e al tempo stesso l’integrazione, per aggiungere dati mancanti e sostituirne altri non corretti.
Meglio il “fai da te” o andare al CAF?
Ora, se il cittadino decide di modificare e inviare la dichiarazione autonomamente, se ne assume tutta la responsabilità. Viceversa, nel momento in cui si interpella l’intermediario fiscale, l’intermediario stesso prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il cosiddetto “visto di conformità”, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità. L’apposizione del “visto”, quindi, pur sembrando (e in effetti lo è) una questione tecnica di poco interesse per un normale contribuente, è in realtà l’architrave sul quale poggiano la maggior garanzia e la maggior tutela che si hanno nel qual caso si decida di rivolgersi al CAF.
Col “visto”, in pratica, il CAF garantisce a nome del contribuente la bontà e la liceità di quanto dichiarato all’interno del modello. L’unica cosa, però, di cui gli intermediari non possono rispondere è l’eventuale comportamento doloso da parte del cittadino. Detto altrimenti, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile al solo CAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi (il cittadino quindi non pagherebbe nulla, altro motivo per avvalersi del
portale Il730Online). Viceversa, se fosse provato il dolo, il contribuente sarebbe chiamato a rispondere in prima persona versando sia la maggiore imposta, che le sanzioni più gli interessi.
Le spese e i redditi precompilati
Rispetto allo scorso anno, oltre ai redditi dei terreni e dei fabbricati, ai redditi da lavoro dipendente e pensione, agli interessi su mutui e ai contributi previdenziali-assistenziali, troviamo
ampliato il ventaglio delle spese mediche già precompilate, vista l’inclusione dei farmaci da banco, delle spese per gli psicologi, delle spese ottiche (occhiali, lenti a contatto ecc.) e delle spese veterinarie. Inoltre, fra le altre somme che nel 2017 fanno il loro ingresso nella dichiarazione precompilata, vi sono quelle comunicate all’amministrazione finanziaria dagli amministratori di condominio relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Al tempo stesso, però, resta da evidenziare l’assenza di tutta un’altra serie di informazioni come le spese di affitto sostenute dagli inquilini o dagli studenti fuori sede, le spese per le attività sportive dei ragazzi e quelle per gli asili nido. Mancherà infine tutto il comparto delle erogazioni liberali a Onlus, associazioni benefiche, scuole, enti culturali, eccetera. In sostanza, a livello di informazioni disponibili sul modello precompilato, non vi sono differenze tra Redditi e 730. Il Redditi precompilato contiene infatti gli stessi dati già inclusi nel 730 e per di più non contiene i redditi esteri, d'impresa e da lavoro autonomo non occasionale, che quindi andranno per forza integrati. Resta inteso che l'esonero dai controlli formali relativi agli oneri detraibili o deducibili coinvolgerà soltanto i contribuenti che accetteranno, senza modifiche, il modello precompilato.
Come scarico la dichiarazione precompilata?
Una delle domande più frequenti riguarda il
come “impossessarsi” dei modelli. Dipende anzitutto dalla procedura che si vuole adottare: con o senza intermediario? L’Agenzia delle Entrate, come detto, ha caricato i modelli online in un’area riservata del proprio sito, per accedere alla quale il contribuente autonomo dovrà fare richiesta di un codice PIN. Dopodiché, una volta ricevuto il PIN, potrà consultare la dichiarazione ed eventualmente integrarla da sé, restando pienamente responsabile di quanto dichiarato. Le credenziali possono essere richieste sul sito
www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l'App dell'Agenzia.
Altrimenti, senza dover aspettare di ottenere il PIN, c’è appunto la possibilità di
rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato che potrà scaricare,
previa delega, la dichiarazione per conto del contribuente e assisterlo nella procedura di verifica e invio. Detto questo, c’è anche da specificare che il contribuente destinatario del modello 730/Redditi precompilato non è affatto obbligato ad utilizzarlo. Potrà infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, cioè facendo un normale 730 o un normale Redditi non precompilato.
Luca Napolitano
(
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