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730: il maxi-rimborso fa scattare il controllo dell’AdE

 
08 LUGLIO 2026

Luglio è il mese in cui i contribuenti che hanno dichiarato col 730 cominciano ad aspettarsi il rimborso fiscale sulla busta paga. Chiaramente solo se il 730 riporta un esito cosiddetto "a credito" anziché "a debito", quindi con un credito da rimborsare al posto di un debito da pagare. Non sempre però il meccanismo è così automatico. Il rimborso infatti potrebbe farsi aspettare più del previsto.

Che ragione può esserci, allora, dietro il mancato pagamento del rimborso sullo stipendio di luglio? Qui si aprono scenari diversi. Per lo più tre. Ad esempio il datore di lavoro potrebbe essere cambiato rispetto al momento della compilazione del 730: il contribuente, cioè, potrebbe aver cambiato lavoro ed essere stato assunto da un'altra azienda, che non è detto debba pagare al nuovo dipendente il rimborso relativo all'anno passato, il 2025. C'è poi l'ipotesi dell'esito della dichiarazione ricevuto non abbastanza in tempo dal datore di lavoro per poter liquidare il credito già nel mese di luglio (il rimborso slitterà quindi ad agosto o settembre). E infine c’è una terza ragione, quella su cui verte gran parte dei dubbi che i CAF ricevono da parte dei loro contribuenti di questi tempi: in due parole "controlli preventivi".

Cosa sono i controlli preventivi? Sono quelli che l'Agenzia può applicare su certi modelli (che presentano determinate caratteristiche) in via appunto “preventiva”, cioè prima di ritrasmettere l'esito del 730 al sostituto d’imposta che dovrà poi pagare quel credito al dipendente. Questo passaggio, logicamente, genera un ritardo sulla normale "filiera" del 730, che parte dalla trasmissione del modello, prosegue con la sua ricezione da parte dell’Agenzia e termina con l'invio dell’esito al sostituto. Se dunque fra la seconda e la terza fase (ricezione del 730 e trasmissione dell’esito) si frappone il controllo preventivo, è normale che il rimborso del credito subisca una battuta di arresto. Tale discorso non vale chiaramente per tutti i 730, ma solo per alcuni precompilati su cui siano state apportate delle modifiche dal dichiarante. L’inserimento perciò della modifica nel precompilato costituisce di per sé un primo presupposto per gli eventuali controlli, dopodiché subentrano quelli l’Agenzia definisce come gli "elementi di incoerenza" rispetto ai dati immessi sul precompilato originario.

Ricapitolando, l'identikit del 730 suscettibile di controlli preventivi è questo: una dichiarazione che abbia avuto esito a rimborso e che contenga delle modifiche che abbiano inciso sulla determinazione del reddito o dell’imposta. "Gli elementi di incoerenza – scrive l’amministrazione – sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche".

Il nocciolo insomma è tutto qui, nello “scostamento per importi significativi” fra i dati precompilati e quelli successivamente modificati. È chiaro che se lo scostamento dovesse rientrare in una zona intermedia di tolleranza, la spia del controllo preventivo resterebbe spenta. Contrariamente la soglia di rischio prevede che le modifiche introdotte nel precompilato debbano determinare un rimborso superiore a 4.000 euro. In altri termini fin quando si resta entro un rimborso fino a 4.000 euro il controllo non dovrebbe partire.

Luca Napolitano










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