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50-65%: lo "scambio" di causale non compromette il bonus

 
02 SETTEMBRE 2014

L’Agenzia delle Entrate chiude un occhio sulla causale errata del bonifico effettuato per godere della detrazione sui lavori edili o finalizzati al risparmio energetico. Il chiarimento arriva dalla Circolare 11/E dello scorso 21 maggio, nella quale viene sciolta tutta una serie di dubbi riguardo alla corretta applicazione dei due bonus casa, soprattutto in relazione alle modalità con cui vanno gestiti i pagamenti alle ditte. Uno di questi dubbi (per giunta fra i più ricorrenti) riguarda appunto l’errata indicazione della causale sul bonifico di versamento. Molte risposte sono già state fornite in merito, eppure il timore di non poter beneficiare dell’agevolazione finisce per avere sempre il sopravvento. Ovviamente c’è errore ed errore. Il punto specifico che l’Agenzia affronta nella Circolare 11/E riguarda l’inversione della causale, vale a dire quando il contribuente, commettendo una mera svista, riporta sul bonifico la causale della detrazione opposta a quella che intende richiedere. Tanto per fare un esempio, si potrebbe riportare la causale abbinata al 65% pur volendo in realtà applicare la detrazione del 50%. O viceversa. In questi casi, rassicura l’Agenzia, non c’è da preoccuparsi, visto che l’errata indicazione della causale non preclude la concessione del beneficio. La ragione sta nel fatto che il passaggio fondamentale ai fini dell’uno o dell’altro bonus, ovvero la ritenuta del 4% a titolo di acconto sul reddito dell’impresa destinataria del versamento, non è in ogni caso compromesso. La banca o l’ufficio postale, infatti, applicano di default la ritenuta, sia in presenza della causale che rimanda al 50%, sia di quella abbinata al 65%.

Di conseguenza, scrive l’Agenzia, “nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa”. “Le medesime conclusioni - si legge infine - possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione”. In conclusione, qualunque sia la detrazione della quale il contribuente intende beneficiare, l’errata indicazione della causale non andrà a comprometterne l’applicazione, a patto però che sia tutto in regola con gli altri requisiti previsti (fatture, schede tecniche, asseverazioni, ecc). Un errore, invece, che richiede necessariamente la correzione - pena la nullità dello sconto fiscale - è quello del cosiddetto bonifico “non parlante”, vale a dire quando sul bonifico viene dimenticata la causale. L’assenza della causale, infatti, non permette di effettuare la ritenuta del 4%, e automaticamente preclude la concessione del bonus. In tal caso, quindi, l’unica soluzione percorribile è quella di far presente l’errore alla ditta, chiedere il rimborso dell’importo già pagato, e provvedere a un secondo versamento con un nuovo bonifico.

Altro punto chiarito dall’Agenzia delle Entrate è quello della “coesistenza” di diversi beneficiari del bonus nei casi di fatture e bonifici erroneamente intestati ad un solo soggetto (sebbene la spesa sia stata sostenuta da tutti). Anche questo è uno di quei casi che capitano sovente, coinvolgendo o il proprietario e un familiare convivente, oppure diversi soggetti ugualmente proprietari. Ora l’Agenzia, ricordando quanto era già stato chiarito nella Circolare 20/E del 2011, dove fu “specificato che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta”, estende il medesimo principio anche ai casi in cui i soggetti interessati non sono due comproprietari, bensì un proprietario e un familiare convivente (ad esempio un genitore col figlio). Di conseguenza “nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione”, ma le fatture e i bonifici siano stati intestati esclusivamente al possessore/detentore, sarà necessario, come nel primo caso, riportare sulla fattura le rispettive quote di spesa sostenute dai diversi soggetti, così da lasciare a ciascuno l’opportunità di godere della propria detrazione.

Per quanto riguarda invece la detrazione in caso di incapienza del coniuge proprietario al 100% dell’immobile, la Circolare 11/E risponde alla domanda nella quale si chiede “se sia possibile per il coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l'emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi”. Com’è noto, in caso di lavori su scala condominiale, ciascun condomino non effettua il versamento secondo le normali regole che verrebbero applicate qualora l’intervento riguardasse soltanto il suo appartamento privato (cioè direttamente con bonifico parlante). Ciascuna quota, infatti, sarà “girata” all’amministratore che poi a sua volta, raccogliendo i soldi di tutti, provvederà ad effettuare un unico pagamento, questa volta con bonifico parlante. Dopodiché, ai fini del beneficio fiscale, dovrà rilasciare la quota di spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condomino, calcolata in base ai millesimi di proprietà.

Generalmente quindi, spiegano le Entrate, “nel caso in cui la certificazione dell’Amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sull’atto del pagamento il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione”. In risposta, invece, al problema specifico sottoposto nel quesito, l’Agenzia dà parere positivo al fatto che “il coniuge convivente del proprietario, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi”. Ne consegue che sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese, “il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese”.

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