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Superbonus

 

Che cos'è il Superbonus?

Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto 34/2020 – cosiddetto “Dl Rilancio” – nell’ambito delle misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza Covid. Si tratta in pratica di una detrazione che sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 veniva riconosciuta nella misura del 110%, aliquota poi abbassata al 90% per l'anno 2023 e ulteriormente al 70% nel 2024.

Superbonus: le novità dal 1° gennaio 2025

Per l'anno 2025, la Legge di Bilancio ha disposto un nuovo abbassamento del Superbonus dal 70 al 65%. Per altro, la nuova aliquota al 65% spetterà esclusivamente sulle spese per gli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024. Quindi il Superbonus non spetterà più - nè al 70 nè al 65% - per gli interventi avviati dopo la data del 15 ottobre 2024.

Da chi può essere richiesto il Superebonus?

Possono usufruire del Superbonus a fronte di specifici interventi che indichiamo più avanti:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

 

In via straordinaria, la vecchia aliquota del 110% sarà ancora valida nel biennio 2024-2025 per i lavori eseguiti sugli edifici:
  • inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale;
  • dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Inoltre, l'applicazione del 110% è rimasta valida sulle spese effettuate fino al 31 dicembre 2023 per queste tipologie di immobili:

  • edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome a patto che alla data del 30 settembre 2022 i lavori avessero già raggiunto una percentuale di completamento pari per lo meno al 30%;
  • edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari a condizione che la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
  • edifici condominiali a patto che la delibera assembleare sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILA presentata entro il 31 dicembre 2022; nel caso invece la delibera assembleare sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, la CILA deve risultare presentata entro il 25 novembre 2022;
  • edifici demoliti e ricostruiti per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.

Fino al 31 dicembre 2023 era prevista l’applicazione del Superbonus, a condizione che avessero eseguito il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023, anche per:


  • Iacp ed “enti equivalenti”;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Nel caso di edifici indipendenti/autonomi e delle villette unifamiliari, per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023, il Superbonus è attuabile al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  • il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
  • l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, la soglia di reddito pari a 15.000 euro, calcolata sommando i redditi di tutti i familiari e dividendoli per i quozienti previsti dal decreto Aiuti-quater 176/2022.

 

Su quali lavori viene applicato il Superbonus?

Alla base del Superbonus vi è la regola sostanziale che distingue due tipologie di lavori:
  • interventi “trainanti”;
  • interventi “trainati”.

Soltanto i primi infatti (di seguito vediamo quali) garantiscono l’accesso diretto alla detrazione. Quanto alla seconda tipologia di lavori (cosiddetti “trainati”), questi hanno sì diritto al Superbonus, ma solo se vengono “eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (trainanti, ndr)”.

Interventi "TRAINANTI": quali sono?

Vediamo nel dettaglio cosa rientra sotto la denominazione di interventi “trainanti”.

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Per questi lavori il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Si tratta di interventi, scrive la guida AdE, “di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza U espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013”.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Su questi la detrazione del Superbonus è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Si tratta di interventi condominiali (parti comuni) di “sostituzione degli impianti esistenti con altri impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento - nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili - e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento, come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011
  • collettori solari.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare. Nel caso specifico delle unità facenti parte di edifici plurifamiliari, queste devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si tratta in sostanza “dei medesimi interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate di alcuni Comuni (solo quelli non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE), dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017”.

Interventi antisismici
Per quanto riguarda invece quest’ultima categoria “trainante”, il discorso è abbastanza semplice perché si tratta né più né meno degli stessi identici lavori di messa in sicurezza antisismica per i quali viene di fatto innalzata la detrazione ordinaria del 75 o 85% (a seconda dell’entità del passaggio da una classe di rischio all’altra) alla maggiore aliquota del Superbonus.

Interventi "TRAINATI": quali sono?

Detto questo, come accennavamo, il Superbonus può essere applicato anche in presenza di lavori “trainati”, a patto comunque di abbinarli (salvo casi particolari) con uno o più lavori appartenenti alle suddette quattro macro-tipologie “trainanti”. La guida AdE fa rientrare nella categoria dei “trainati”:
  • tutto il comparto degli interventi di efficientamento energetico, su cui normalmente si applica il bonus 65%;
  • lavori di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici (anche su strutture pertinenziali agli edifici);
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
  1. 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
  2. 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  3. 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

L’unica deroga a questo discrimine, cioè l’unico caso in cui un intervento “trainato” potrebbe da solo far scattare il diritto al Superbonus, anche se effettuato senza interventi “trainanti”, è quello in cui l’esistenza di eventuali tutele culturali, paesaggistiche, urbanistiche o ambientali, impedisca sull’immobile la realizzazione dei medesimi interventi “trainanti”.

In quante rate si può detrarre il Superbonus?

La detrazione del Superbonus sulle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, esattamente come avviene cogli altri Bonus casa su mobili o ristrutturazioni. Diversamente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, era previsto un piano rateale in dichiarazione dei redditi suddiviso in cinque quote annuali, mentre per le spese sostenute nel 2022 e 2023* le rate annuali della detrazione sono scese a quattro.

* Vi sono però delle deroghe sulla rateazione delle spese 2022 e 2023:

  • sulle spese sostenute nel 2022 il Dl Cessioni ha introdotto anche la possibilità di spalmare la detrazione in dieci rate anziché in quattro, a condizione però di esprimere tale volontà a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa all’anno d’imposta 2023; quindi il contribuente che avrebbe voluto detrarre in dieci rate e non quattro i lavori pagati nel 2022, avrebbe dovuto inserire la prima delle dieci rate nella dichiarazione 730/2024 o Modello REDDITI-PF 2024.
  • sulle spese sostenute nel 2023 la manovra 2025 ha introdotto la medesima possibilità di spalmare la detrazione in dieci rate anziché in quattro presentando entro il 31 ottobre 2025 una dichiarazione integrativa 2024 sull’anno d’imposta 2023.


In ogni caso, la scelta della rateazione a 10 anni è vincolante e non permette di cambiare idea, cioè in buona sostanza una volta espressa, il contribuente non potrà più tornare sui suoi passi tornando a scegliere un piano di quattro rate.

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