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Superbonus

 

Che cos'è il Superbonus?

Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto 34/2020 – cosiddetto “Dl Rilancio” – nell’ambito delle misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza Covid. Si tratta in pratica di una detrazione riconosciuta nella misura del 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 e abbassata al 90% dal 1° gennaio 2023 (salvo alcuni casi per cui è stata prorogata fino al 30/09/23 la misura del 110%), a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Fino al 31 dicembre 2023 è prevista l’applicazione del Superbonus, ma a condizione che eseguano il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023, per:


  • Iacp ed “enti equivalenti”;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Inoltre fino al 31 dicembre 2022 è stata garantita per i privati l'applicazione del Superbonus nella misura del 110%, senza nessuna limitazione ISEE, ma a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato eseguito il 30% dell’intervento complessivo su:


  • edifici unifamiliari;
  • unità autonome funzionalmente indipendenti.

Alla base dell’applicazione vi è la regola sostanziale che distingue due tipologie di lavori:

  • interventi “trainanti”;
  • interventi “trainati”.

Soltanto i primi infatti (di seguito vediamo quali) garantiscono l’accesso diretto alla detrazione del 110% spalmata in cinque rate annuali di pari importo anziché nelle canoniche dieci dei bonus 50-65% (le rate saranno invece quattro per le spese sostenute nel 2022). Quanto alla seconda tipologia di lavori (cosiddetti “trainati”), ha sì diritto al Superbonus, ma – attenzione – solo se i lavori vengono “eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (trainanti, ndr)”. Già questo, dunque, ci aiuta a delimitare il raggio d’azione del bonus.

Per quali lavori si può chiedere il Superbonus?


INTERVENTI "TRAINANTI"
Vediamo adesso nel dettaglio cosa rientra sotto la denominazione di interventi “trainanti”.

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Per questi lavori il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Si tratta di interventi, scrive la guida AdE, “di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza U espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013”.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Su questi la detrazione del Superbonus è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Si tratta di interventi condominiali (parti comuni) di “sostituzione degli impianti esistenti con altri impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento - nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili - e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento, come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011
  • collettori solari.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare. Nel caso specifico delle unità facenti parte di edifici plurifamiliari, queste devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si tratta in sostanza “dei medesimi interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate di alcuni Comuni (solo quelli non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE), dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017”.

Interventi antisismici
Per quanto riguarda invece quest’ultima categoria “trainante”, il discorso è abbastanza semplice perché si tratta né più né meno degli stessi identici lavori di messa in sicurezza antisismica per i quali viene di fatto innalzata la detrazione ordinaria del 75 o 85% (a seconda dell’entità del passaggio da una classe di rischio all’altra) alla maggiore aliquota del Superbonus.

INTERVENTI "TRAINATI"
Detto questo, come accennavamo, il Superbonus può essere applicato anche in presenza di lavori “trainati”, a patto comunque di abbinarli (salvo casi particolari) con uno o più lavori appartenenti alle suddette quattro macro-tipologie “trainanti”. La guida AdE fa rientrare nella categoria dei “trainati”:

  • tutto il comparto degli interventi di efficientamento energetico, su cui normalmente si applica il bonus 65%;
  • lavori di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici (anche su strutture pertinenziali agli edifici);
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
  1. 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
  2. 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  3. 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

L’unica deroga a questo discrimine, cioè l’unico caso in cui un intervento “trainato” potrebbe da solo far scattare il diritto al Superbonus, anche se effettuato senza interventi “trainanti”, è quello in cui l’esistenza di eventuali tutele culturali, paesaggistiche, urbanistiche o ambientali, impedisca sull’immobile la realizzazione dei medesimi interventi “trainanti”.

In quante rate si può detrarre il Superbonus?

Anche per il Superbonus, esattamente come avviene cogli altri Bonus del 50 o 65%, è prevista l'applicazione di un piano rateale pluriennale, lungo l'arco del quale la detrazione, anziché venire applicata in un unico modello 730 o REDDITI, viene appunto spalmata in diverse quote annuali. Ai fini del Superbonus, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è previsto un piano rateale in dichiarazione dei redditi suddiviso in cinque quote annuali di pari importo, mentre per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 in avanti le rate annuali della detrazione sono scese a quattro.

Tuttavia, secondo le modifiche apportate dal Decreto Cessioni, per le spese sostenute nel solo anno d’imposta 2022 il legislatore ha introdotto la possibilità di spalmare la detrazione Superbonus in dieci rate annuali anziché nelle canoniche quattro, a condizione però di esprimere tale volontà a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa all’anno 2023; quindi il contribuente che voglia detrarre in dieci rate i lavori pagati nel 2022, NON dovrà inserire la prima delle dieci rate di Superbonus già nella dichiarazione del 2023, ma dovrà appunto attendere il 730/2024.

Tale scelta sarà vincolante e non permetterà di cambiare idea, cioè in buona sostanza non permetterà al contribuente che avesse espresso la scelta di detrarre le spese in dieci rate, di “tornare” a un piano rateale di quattro. Idem al contrario: chiunque scelga di detrarre i lavori 2022 in quattro rate già a partire dal 730/2023, non potrà poi allungare il piano rateale fino a dieci quote.

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