La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la detrazione fiscale introdotta nel 2022 sulle spese effettuate per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un bonus pari al 75% delle spese sostenute, ma calcolato comunque entro dei massimali di spesa variabili a seconda della tipologia del fabbricato su cui avviene l'intervento.
Bonus barriere architettoniche: detrazione ad hoc al 75%
Il Bonus barriere architettoniche non costituisce una detrazione completamente nuova, dato che lo sconto fiscale sui lavori di abbattimento/rimozione esisteva già da prima, compresa nel pacchetto del bonus 50% sui lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici (prorogato fino al 31 dicembre 2024) entro un massimale di spesa pari a 96.000 euro.
Il legislatore ha quindi "isolato", per così dire, le spese di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche, premiandole con un bonus ad hoc del 75% valido per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Bonus barriere architettoniche: su quali lavori si può chiedere
Il bonus spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.
A partire però
dal 30 dicembre 2023, il Decreto Legge 212/2023 ha disposto una restrizione applicativa del bonus, che resta valido nella misura del 75% solo per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che hanno per oggetto
scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, mentre
esclude gli interventi di automazione degli impianti e la sostituzione di finestre, porte e pavimenti.
Bonus barriere architettoniche: come si applica
L’agevolazione:
- se sfruttata in dichiarazione andrà spalmata nell’arco di cinque anni, quindi in pratica suddivisa in altrettante "rate" annuali di pari importo inserite nelle rispettive dichiarazioni - 730 o REDDITI - presentate a partire dall'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata (se ad esempio si tratta di una spesa effettuata nel 2024, la detrazione verrà goduta nelle dichiarazioni presentate dal 2025 al 2029).
Altrimenti sarà possibile, nei soli casi di lavori condominiali, oppure eseguiti da singoli proprietari a basso reddito o disabili:
- optare per la cessione del credito ad altri soggetti;
- oppure scegliere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi.
Sono ricompresi nel bonus anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Inoltre, come spiega l’Agenzia delle Entrate, "per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989)".
Bonus barriere architettoniche: i limiti di spesa previsti per applicarlo
Per quanto riguarda invece la variabilità - cui accennavamo all'inizio - dei massimali di spesa su cui verrà calcolato il bonus del 75%, il legislatore ne ha individuati tre, a seconda appunto del fabbricato sul quale si effettuano gli interventi:
- 75% su un massimo di 50mila euro per gli edifici unifamiliari (fondamentalmente, le villette) e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- 75% su un massimo di 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;
- 75% su un massimo di 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.