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Spese per la rimozione delle barriere architettoniche

 
La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato per gli anni 2023, 2024 e 2025 la detrazione fiscale introdotta nel 2022 sulle spese effettuate per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un bonus pari al 75% delle spese sostenute, ma calcolato comunque entro dei massimali di spesa variabili a seconda della tipologia del fabbricato su cui avviene l'intervento.

Bonus barriere architettoniche: detrazione ad hoc al 75%

Il Bonus barriere architettoniche non costituisce una detrazione completamente nuova, dato che lo sconto fiscale sui lavori di abbattimento/rimozione esisteva già da prima, compresa nel pacchetto del bonus 50% sui lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici (prorogato fino al 31 dicembre 2024) entro un massimale di spesa pari a 96.000 euro.

Il legislatore ha quindi "isolato", per così dire, le spese di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche, premiandole con un bonus ad hoc del 75% valido per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Bonus barriere architettoniche: su quali lavori si può chiedere

Il bonus spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Bonus barriere architettoniche: come si applica

L’agevolazione:

  • se sfruttata in dichiarazione andrà spalmata nell’arco di cinque anni, quindi in pratica suddivisa in altrettante "rate" annuali di pari importo inserite nelle rispettive dichiarazioni - 730 o REDDITI - presentate a partire dall'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata (se ad esempio si tratta di una spesa effettuata nel 2024, la detrazione verrà goduta nelle dichiarazioni presenate dal 2025 al 2029).
 
Altrimenti sarà possibile:

  • optare per la cessione del credito ad altri soggetti;
  • oppure scegliere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi.
 
Sono ricompresi nel bonus anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Inoltre, come spiega l’Agenzia delle Entrate, "per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989)".


Bonus barriere architettoniche: i limiti di spesa previsti per applicarlo

Per quanto riguarda invece la variabilità - cui accennavamo all'inizio - dei massimali di spesa su cui verrà calcolato il bonus del 75%, il legislatore ne ha individuati tre, a seconda appunto del fabbricato sul quale si effettuano gli interventi:

  • 75% su un massimo di 50mila euro per gli edifici unifamiliari (fondamentalmente, le villette) e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
  • 75% su un massimo di 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;
  • 75% su un massimo di 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.
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