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Spese mediche e di assistenza specifica per disabili

 
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (quindi prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

 Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Tali spese sono deducibili anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica.

A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.

Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Si tratta ad esempio di prestazioni relative:

  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
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