Compenso intermediazione immobiliare: come si applica la detrazione?
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto della proprietà o di altri diritti reali (ad esempio l’usufrutto) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (quella dove il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Compenso intermediazione immobiliare: a chi spetta la detrazione?
Di base la detrazione – che al massimo può arrivare a 190 euro (19% di 1.000) – spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile; è anche vero però che se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata sempre entro lo stesso limite di spesa pari a 1.000 euro, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle quote percentuali, anche se la fattura fosse intestata ad uno solo di loro. Inoltre le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
- se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
- l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.