Gli oneri sono spese, sostenute dal contribuente per sé e a volte anche per i propri familiari durante il periodo d'imposta, per le quali è riconosciuta un’agevolazione fiscale (detrazione dall’imposta o deduzione dal reddito complessivo).
Per usufruire della deduzione o delle detrazioni, gli oneri devono:
- essere analiticamente esposti nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi;
- essere stati sostenuti nel corso dell’anno di riferimento;
- essere rimasti effettivamente a carico del contribuente (non devono quindi essere stati rimborsati da enti, istituti, ecc.) nell’anno di riferimento.
Il documento che rappresenta il giustificativo della spesa sostenuta può essere una ricevuta fiscale, una fattura, uno scontrino, un bollettino postale, una ricevuta di pagamento, ecc. E' necessario prestare attenzione alla data riportata sul documento di spesa, in quanto le spese devono essere state sostenute nel periodo fiscale interessato. La data deve essere compresa, infatti, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno per il quale si presenta la dichiarazione.
E' importante anche controllare l’intestatario del documento fiscale attestante la spesa che, normalmente, è colui che ha sostenuto la spesa e quindi colui che può godere dell’agevolazione. In genere la spesa è detraibile o deducibile soltanto dal contribuente che l’ha sostenuta nel suo interesse o nell’interesse dei propri familiari a carico, perciò il documento deve essere intestato a lui o in alternativa al familiare che ha beneficiato della spesa.
Danno diritto alla
detrazione dall'imposta dovuta nella misura del 19%, anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico:
Danno invece diritto alla
deduzione dal reddito:
- i contributi previdenziali ed assistenziali,
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge,
- i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari,
- i contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose,
- le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap,
- i contributi e i premi per forme pensionistiche complementari e individuali.
La suddivisione al 50%, tra i genitori, della detrazione per figli a carico, o il fatto che un solo genitore goda al 100% dell'intera detrazione, non ha alcuna influenza sulla suddivisione degli oneri/spese sostenuti per il figlio. Infatti quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare, sul documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione. Le spese intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico (cioè 4.000 euro fino a 24 anni o 2.840,51 euro dopo i 24), non danno diritto alla detrazione: né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Tutta la documentazione comprovante la spesa deve essere conservata per quattro anni dalla presentazione della dichiarazione.