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Soggetti residenti extracomunitari: detrazioni per carichi di famiglia

 
I soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia (ad esempio, quelli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente per più di 183 giorni l’anno) possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia, infatti la detrazione per il coniuge ed i figli spetta anche se questi non sono residenti in Italia. Per usufruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all’estero. Gli uffici locali dell’Agenzia per rilasciare il codice fiscale di familiari di cittadini extracomunitari non residenti richiedono la presentazione di una documentazione attestante lo status di familiare. Che può essere alternativamente formata da:
  • documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
  • documentazione con apposizione dell’Apostille (cioè un timbro speciale apposto da un’autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell’originale), per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
  • documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Questa stessa documentazione deve essere in possesso del contribuente e presentata o al sostituto d’imposta, in caso di richiesta delle detrazioni in busta paga, oppure all’intermediario che presta assistenza fiscale, se le detrazioni per carichi familiari sono richieste tramite la dichiarazione dei redditi. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello della prima presentazione della documentazione, deve, invece, essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, oppure da una nuova documentazione qualora i dati certificati dovessero essere aggiornati. La documentazione attestante lo status di familiare deve essere conservata ed esibita, a richiesta dell’Ufficio delle entrate, in caso di verifica della spettanza delle detrazioni per familiari a carico.

Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari è sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Con la richiesta, rivolta al sostituto, di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all’intero anno, non superiore a euro 2.840,51. Trattandosi di soggetti residenti in Italia, non è richiesta la dichiarazione che nel Paese di origine non si è fruito di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia. Se la situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario, successivamente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi, risulta invariata, non è necessario presentare una nuova documentazione, essendo sufficiente un’autocertificazione, sotto propria responsabilità, che confermi la situazione precedentemente definita. Diversamente, è necessario produrre l’apposita documentazione aggiornata.
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